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Document 32002R0058

    Regolamento (CE) n. 58/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 89a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

    GU L 10 del 12.1.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/58/oj

    32002R0058

    Regolamento (CE) n. 58/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 89a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0017 - 0018


    Regolamento (CE) n. 58/2002 della Commissione

    dell'11 gennaio 2002

    che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 89a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000(4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

    (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la 89a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

    (3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

    (4) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 89a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

    >SPAZIO PER TABELLA>

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