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Document 32002R0052

    Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

    GU L 10 del 12.1.2002, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2008; abrog. impl. da 32008R0507

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/52/oj

    32002R0052

    Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

    Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0010 - 0011


    Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione

    dell'11 gennaio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(1), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1093/2001(3), prevede all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, che i primi trasformatori riconosciuti si impegnino a tenere giornalmente una contabilità di magazzino delle operazioni realizzate. Al fine di consentire una gestione contabile meno gravosa, è opportuno accordare anche ai primi trasformatori riconosciuti la possibilità di registrare le operazioni per partita. A tale fine occorre definire il concetto di partita.

    (2) Per evitare distorsioni di concorrenza è auspicabile ampliare la possibilità offerta ai primi trasformatori riconosciuti di ricorrere a più di un operatore per la pulizia delle fibre corte di lino. Tuttavia, tenuto conto della necessità di salvaguardare un adeguato livello di controllo, è opportuno limitare questa possibilità ad un massimo di due operatori incaricati della pulizia delle fibre corte di lino per primo trasformatore riconosciuto e per campagna di commercializzazione.

    (3) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 245/2001 prevede che ciascuna domanda di anticipo sull'aiuto sia subordinata alla costituzione di una cauzione, obbligo che in certi casi può comportare la costituzione di cinque cauzioni diverse durante il periodo di trasformazione relativo ad una stessa campagna di commercializzazione. È dunque opportuno semplificare questo sistema e prevedere la costituzione di una cauzione, calcolata sulla base dell'importo teorico del diritto all'aiuto per ogni primo trasformatore, con la prima domanda di anticipo. Tale cauzione dovrebbe restare valida per tutto il corrispondente periodo di trasformazione. Tuttavia, per tener conto di circostanze in cui il suddetto calcolo dell'importo teorico del diritto all'aiuto potrebbe rivelarsi discordante rispetto alle stime reali di produzione, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di stabilire l'importo della cauzione in modo più flessibile, pur preservando un livello di sicurezza equivalente.

    (4) L'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 245/2001 fissa le disposizioni relative alle importazioni di canapa. Al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dello stesso articolo, la definizione di una delle operazioni che possono subire i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina può porre problemi di interpretazione. Va pertanto meglio precisata tale definizione.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per fibre naturali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:

    1) L'articolo 3 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- a tenere giornalmente o per partita una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria ed una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 5, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli,";

    b) al paragrafo 4, terzo comma, i termini "un solo operatore" sono sostituiti da "due operatori al massimo";

    c) al paragrafo 5, primo comma, i termini "o partita" sono inseriti dopo i termini "per ogni giorno";

    d) è aggiunto il seguente paragrafo 6: "6. Una partita è un quantitativo determinato di paglia di lino o di canapa, numerato all'atto dell'ingresso negli impianti di trasformazione o di magazzinaggio di cui al paragrafo 1.

    Una partita non può interessare che un solo contratto di compravendita delle paglie, impegno di trasformazione, o contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'articolo 5.";

    2) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna in questione nell'ambito dei controlli previsti all'articolo 13 e che sia stata costituita una cauzione.

    Tranne nel caso delle cauzioni relative alla pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni tipo di fibra, la cauzione è pari al 35 % dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento.

    Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'importo della cauzione si basi su stime della produzione. In tal caso:

    a) la cauzione non può essere svincolata né in tutto né in parte prima della concessione dell'aiuto;

    b) fatto salvo il disposto del quinto comma, rispetto all'importo totale degli anticipi pagati, l'importo della cauzione non può essere inferiore:

    - al 110 % fino al 30 aprile della campagna di commercializzazione in questione,

    - al 75 % tra il 1o maggio della campagna di commercializzazione in questione e il 31 agosto seguente,

    - al 50 % tra il 1o settembre successivo alla campagna di commercializzazione in questione e la data di pagamento del saldo dell'aiuto.

    Per la pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, la relativa cauzione è pari al 110 %:

    - dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, oppure,

    - qualora lo Stato membro applichi il precedente comma, dell'importo totale degli anticipi pagati relativi alla campagna di commercializzazione in questione.

    La cauzione viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione.";

    3) all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente: "- riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina,".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

    (2) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.

    (3) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 17.

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