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Document 32001D0672

    2001/672/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2551]

    GU L 235 del 4.9.2001, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32019R2035

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/672/oj

    32001D0672

    2001/672/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2551]

    Gazzetta ufficiale n. L 235 del 04/09/2001 pag. 0023 - 0025


    Decisione della Commissione

    del 20 agosto 2001

    che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna

    [notificata con il numero C(2001) 2551]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/672/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Occorre precisare a quali movimenti saranno applicate le regole specifiche.

    (2) Tenuto conto della somiglianza della situazione, è lecito prevedere le stesse regole per gli Stati membri o parti di Stati membri che vogliono applicare dette regole specifiche.

    (3) Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento.

    (4) Le regole specifiche debbono tradursi in una semplificazione effettiva e prevedere solo le misure assolutamente indispensabili a garantire il carattere pienamente operativo della banca dati nazionale.

    (5) Le regole specifiche riguardano unicamente i movimenti di animali all'interno degli Stati membri. Qualora ciò sia necessario, sarà possibile stabilire successivamente regole specifiche per i movimenti di bovini tra Stati membri.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica ai movimenti di bovini all'interno degli Stati membri o di parti di Stati membri figuranti in allegato, a partire da diverse aziende e a destinazione di pascoli siti in zone di montagna, durante il periodo compreso tra il 1o maggio e il 15 ottobre.

    Articolo 2

    1. Ad ogni pascolo di cui all'articolo 1 è attribuito un codice di registrazione specifico che dovrà essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

    2. La persona responsabile del pascolo stende un elenco dei bovini oggetto dei movimenti di cui all'articolo 1. L'elenco deve comportare almeno:

    - il codice di registrazione del pascolo

    e per ogni animale della specie bovina

    - il numero individuale di identificazione,

    - il numero di identificazione dell'azienda di origine,

    - la data di arrivo al pascolo,

    - la data prevista di partenza dal pascolo.

    3. L'elenco di cui al paragrafo 2 è vidimato dal veterinario incaricato del controllo dei movimenti dei bovini.

    4. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al paragrafo 2 sono introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più tardi sette giorni dopo l'arrivo degli animali al pascolo.

    5. Qualora si verifichino eventi quali nascite, decessi od altri movimenti mentre gli animali si trovano al pascolo, essi debbono essere comunicati alla banca dati nazionale relativa ai bovini, conformemente alle regole generali. La persona responsabile del pascolo deve informarne al più presto il responsabile dell'azienda di origine. La data effettiva di partenza e la destinazione di ogni animale debbono altresì essere comunicate conformemente alle regole generali.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

    ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

    FRANCE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ITALIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ÖSTERREICH

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PORTUGAL

    >SPAZIO PER TABELLA>

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