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Document 32001D0634

2001/634/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2525]

GU L 221 del 17.8.2001, p. 50–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/634/oj

32001D0634

2001/634/CE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2525]

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0050 - 0055


Decisione della Commissione

del 16 agosto 2001

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea

[notificata con il numero C(2001) 2525]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Guinea per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

(2) Le disposizioni della legislazione della Guinea in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, la "Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)" del "Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

(4) Tuttavia, l'ispezione effettuata in Guinea ha mostrato alcune carenze in merito alle condizioni igieniche degli stabilimenti di trasformazione e preparazione dei prodotti della pesca. Sono state inoltre constatate carenze nei controlli sanitari sulla trasformazione e la preparazione dei prodotti suddetti. Può essere pertanto autorizzata l'importazione nella Comunità europea soltanto dei prodotti della pesca che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione o di preparazione diversa dalla refrigerazione o dal congelamento.

(5) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

(7) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio(3), allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DNPM alla Commissione. La DNPM è pertanto tenuta ad accettare l'osservanza delle disposizioni pertinenti previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

(8) La DNPM ha fornito garanzie ufficiali per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti non trasformati, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

(9) Tuttavia, l'ispezione ha rilevato alcune carenze nella procedura seguita dalla DNPM per il riconoscimento o la sospensione degli stabilimenti e delle navi. Di conseguenza, la modifica dell'elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni esige una nuova ispezione in loco da parte di esperti della Commissione.

(10) Tenuto conto dei risultati dell'ispezione, ai prodotti della pesca importati dalla Guinea non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio(4).

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La "Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)" del "Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture" è l'autorità competente in Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca ai requisiti della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca originali della Guinea devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla refrigerazione o dal congelamento;

2) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

3) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

4) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "GUINEA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DNPM, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Quando importano prodotti della pesca dalla Guinea, gli Stati membri non applicano a tali prodotti la riduzione di frequenza dei controlli materiali previsti dalla decisione 94/360/CE.

Articolo 5

L'allegato B viene modificato solo sulla base dei risultati di un'ispezione in loco.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

(4) GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

ALLEGATO A

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ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DELLE NAVI

>SPAZIO PER TABELLA>

PP: Stabilimento di trasformazione(/Processing Plant).

ZV: Nave officina(/Freezer Vessel).

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