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Document 32001R1660

    Regolamento (CE) n. 1660/2001 della Commissione, del 16 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

    GU L 221 del 17.8.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1660/oj

    32001R1660

    Regolamento (CE) n. 1660/2001 della Commissione, del 16 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

    Gazzetta ufficiale n. L 221 del 17/08/2001 pag. 0008 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1660/2001 della Commissione

    del 16 agosto 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare gli articoli 33 e 36,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2001(4), stabilisce le modalità di consegna alla distilleria dei quantitativi residui degli obblighi dei viticoltori. Alla luce dell'esperienza maturata, è opportuno prorogare il termine ivi previsto.

    (2) L'articolo 63 del regolamento in esame prevede l'attuazione di un regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. Tale regime è stato introdotto per la prima volta per la campagna 2000/01. L'esperienza acquisita nel corso di questa prima campagna mette in luce l'opportunità di apportarvi alcune modifiche. In particolare è necessario avviare la distillazione più tardi nel corso dell'anno e ridurre la percentuale di produzione che permette al produttore di vino di partecipare a tale distillazione. Inoltre, dev'essere fissato un termine finale per la distillazione.

    (3) Gli articoli da 86 a 102 del regolamento in esame prevedono le modalità di smaltimento degli alcoli detenuti dagli organismi di intervento. È necessario correggere taluni errori materiali, tra l'altro modificare l'importo dovuto per i campioni e, qualora vengano ottenuti prodotti derivati dalle operazioni di rettificazione, conferire al bioetanolo la stessa tolleranza ammessa per i nuovi usi industriali.

    (4) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

    1) al paragrafo 58, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: "I produttori soggetti ad uno degli obblighi di cui agli articoli 45 e 52, che abbiano consegnato, anteriormente al 15 luglio della campagna in corso, almeno il 90 % del quantitativo di prodotto corrispondente al loro obbligo, possono adempiere all'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo anteriormente ad una data che sarà stabilita dall'autorità nazionale competente e che non può essere posteriore al 31 luglio della campagna successiva.";

    2) l'articolo 63 è modificato come segue:

    a) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: "1. A partire dal 16 ottobre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola, prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    2. La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola che ciascun produttore può far distillare è limitata al 30 % della sua produzione media di tali vini, dichiarata nel corso delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso. In caso di applicazione della suddetta percentuale, la quantità di vino da tavola prodotta è quella figurante come quantità di vino nella colonna 'vino da tavola' della dichiarazione di produzione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999.";

    b) è aggiunto il seguente paragrafo 10: "10. Il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro e non oltre il 30 settembre della campagna successiva.";

    3) al paragrafo 86, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: "Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione bandisce ogni trimestre più gare semplici riguardanti ciascuna un quantitativo pari almeno a 50000 hl di alcole di origine vinica e complessivamente un quantitativo non superiore, per trimestre, a 600000 hl di alcole a 100 % vol, destinato ad essere esportato in determinati paesi terzi per esclusivo uso finale nel settore dei carburanti.";

    4) all'articolo 91, il testo del paragrafo 12 è sostituito dal seguente: "12. La cauzione a garanzia dell'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento che lo detiene relativamente a ciascun quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine prestabilito. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 e salvo caso di forza maggiore, se il termine per l'esportazione è superato, la cauzione di 3 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, intesa a garantire l'esportazione, è incamerata in ragione del:

    a) 15 % in ogni caso;

    b) 0,33 % dell'importo rimanente dopo detrazione del 15 % per giorno di ritardo.";

    5) all'articolo 95, paragrafo 2, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente: "L'alcole delle cisterne che non figurano nei relativi bandi di gara o di vendita pubblica o che non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli da 83 a 93 non è più soggetto a tale divieto.

    L'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri di cui al paragrafo 1 può essere sostituito con un alcole dello stesso tipo dagli organismi d'intervento che lo detengono, oppure mescolato con altri alcoli consegnati all'organismo d'intervento, fino al rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per ragioni logistiche. Gli organismi di intervento degli Stati membri informano la Commissione della sostituzione dell'alcole.";

    6) l'articolo 98 è modificato come segue:

    a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro. Il quantitativo massimo di alcole consegnato per interessato è di 5 litri per cisterna. Per lo smaltimento di cui alla sottosezione III, il campione può essere acquistato alle stesse condizioni di cui sopra nei trenta giorni successivi al bando di vendita pubblica.";

    b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte o dopo i trenta giorni successivi al bando di vendita pubblica:

    a) il concorrente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 possono procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato;

    b) il concorrente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione.

    I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 10 EUR per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna.";

    7) all'articolo 100, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "c) Per gli alcoli aggiudicati ai fini di un nuovo uso industriale e nell'ambito di vendite pubbliche per la loro utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità e che devono essere rettificati prima dell'utilizzazione finale prevista, l'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale quando almeno il 90 % del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara parziale è utilizzato a tali fini; l'aggiudicatario o l'impresa riconosciuta che ha accettato di acquistare l'alcole informa la Commissione e l'organismo d'intervento circa il quantitativo, la destinazione e l'uso dei prodotti derivati dalla rettificazione. Le perdite non possono tuttavia superare i limiti indicati alla lettera b)."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

    (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

    (4) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

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