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Document 32001R1597
Commission Regulation (EC) No 1597/2001 of 2 August 2001 amending the rates of the refunds applicable to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
GU L 210 del 3.8.2001, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0027 - 0028
Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione del 2 agosto 2001 che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15, considerando quanto segue: (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1o agosto 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/2001 della Commissione(2). (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1561/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1561/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (2) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 3. ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato >SPAZIO PER TABELLA>