Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1597

Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

GU L 210 del 3.8.2001, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1597/oj

32001R1597

Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0027 - 0028


Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione

del 2 agosto 2001

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1o agosto 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/2001 della Commissione(2).

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1561/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1561/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 3.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

>SPAZIO PER TABELLA>

Top