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Document 32001R1596
Commission Regulation (EC) No 1596/2001 of 2 August 2001 amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state
Regolamento (CE) n. 1596/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
Regolamento (CE) n. 1596/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
GU L 210 del 3.8.2001, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1596/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0025 - 0026
Regolamento (CE) n. 1596/2001 della Commissione del 2 agosto 2001 che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1568/2001 della Commissione(2). (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1568/2001, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1568/2001, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (2) GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 22. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).