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Document 32001R1104

Regolamento (CE) n. 1104/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

GU L 150 del 6.6.2001, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1104/oj

32001R1104

Regolamento (CE) n. 1104/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 06/06/2001 pag. 0046 - 0046


Regolamento (CE) n. 1104/2001 della Commissione

del 5 giugno 2001

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 862/2001 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori, quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 5 giugno 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 862/2001 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 giugno 2001 e prima del 14 giugno 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

(2) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

(3) GU L 122 del 3.5.2001, pag. 8.

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