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Document 32001R1047

Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi

GU L 145 del 31.5.2001, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2002; abrogato da 32002R0565

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1047/oj

32001R1047

Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0035 - 0040


Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione

del 30 maggio 2001

che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 31,

vista la decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT(3), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) In esito ai negoziati condotti in conformità dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione dell'aglio. A partire dal 1o giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un'aliquota "ad valorem" del 9,6 % e di un importo specifico di 1200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, è stato aperto un contingente di 38370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico con decisione 2001/404/CE di seguito denominato "contingente GATT". L'allegato della decisione suddetta prevede una suddivisione del contingente in 19147 tonnellate per le importazioni originarie dell'Argentina (numero d'ordine 09.4104), 13200 tonnellate per le importazioni originarie della Cina (numero d'ordine 09.4105) e 6023 tonnellate per le importazioni originarie di tutti gli altri paesi terzi (numero d'ordine 09.4106).

(2) Tenuto conto dell'esigenza di un dazio specifico per le importazioni fuori contingente, per la gestione di quest'ultimo è necessario istituire un regime di titoli d'importazione. Tale regime dovrebbe inoltre consentire il controllo particolareggiato di tutte le importazioni di aglio, a proseguimento e in sostituzione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1859/93 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2872/2000(5), che deve pertanto essere abrogato. Le modalità di tale regime devono essere complementari e derogatorie rispetto a quelle adottate con il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(6). Occorre in particolare:

- creare due categorie di titoli, una per l'importazione alle condizioni del contingente GATT ("titoli A") e l'altra per l'importazione fuori di tale contingente ("titoli B"),

- disporre che la validità dei titoli sia limitata a tre mesi, senza poter superare l'anno contingentale in causa,

- disporre che la validità dei titoli sia limitata all'origine indicata nella domanda,

- prevedere, per la presentazione delle domande di titoli A e per il rilascio di questi titoli, un calendario che consenta agli Stati membri di comunicare in tempo utile alla Commissione i dati relativi alle domande di titoli A.

(3) Sono necessarie misure per limitare, per quanto possibile, la presentazione di domande di titoli A a fini speculativi, non connesse ad un'effettiva attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli. A tale scopo occorre:

- stabilire criteri sullo statuto di coloro che chiedono i titoli,

- vietare la cessione dei titoli, e

- fissare un limite ragionevole per le domande individuali.

(4) Tenuto conto dello scambio di lettere concluso con l'Argentina, è opportuno ripartire tra gli importatori tradizionali e gli altri importatori le quantità concesse e definire la nozione di importatori tradizionali, garantendo al tempo stesso l'utilizzazione ottimale dei contingenti.

(5) Per garantire una gestione adeguata del contingente GATT, è opportuno determinare le misure che la Commissione deve prendere qualora le domande di titoli A dovessero superare, per una data origine e un dato trimestre, le quantità fissate dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio, maggiorate delle quantità inutilizzate dei titoli rilasciati in precedenza. Se queste misure comportano l'applicazione di un coefficiente di riduzione al momento del rilascio dei titoli A, occorre prevedere la possibilità di ritiro della domanda di questi titoli, con svincolo immediato della cauzione.

(6) Allo scopo di rafforzare il controllo ed evitare qualsiasi rischio di deviazione di traffico basata su documenti inesatti, il regolamento (CE) n. 544/97 della Commissione(7), modificato dal regolamento (CE) n. 2520/98(8), ha istituito un certificato d'origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi ed ha imposto il trasporto diretto nella Comunità dell'aglio originario di questi paesi terzi. Il certificato d'origine è rilasciato dalle autorità nazionali competenti, in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001(10). Per motivi di semplificazione amministrativa, è opportuno riprendere nel presente regolamento le pertinenti disposizioni del suddetto regolamento (CE) n. 544/97 e abrogare quest'ultimo.

(7) È necessario disporre che le importazioni di aglio effettuate, dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di aglio originario della Cina(11), possano realizzarsi alle condizioni in vigore al momento del rilascio dei titoli suddetti.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

TITOLI D'IMPORTAZIONE E CONTINGENTI TARIFFARI

Articolo 1

Osservazioni generali

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio di cui al codice NC 0703 20 00 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

2. Consentono l'immissione in libera pratica nel quadro dei contingenti tariffari di aglio aperti dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio, con il dazio "ad valorem" del 9,6 %, soltanto i titoli d'importazione recanti nella casella 20 una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana 9,6 % - Reglamento (CE) n° 1047/2001

- Toldsats 9,6 % - forordning (EF) nr. 1047/2001

- Zollsatz 9,6 % - Verordnung (EG) Nr. 1047/2001

- Δασμός 9,6 % - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1047/2001

- Customs duty 9,6 % - Regulation (EC) No 1047/2001

- Droit de douane 9,6 % - Règlement (CE) n° 1047/2001

- Dazio 9,6 % - Regolamento (CE) n. 1047/2001

- Douanerecht 9,6 % - Verordening (EG) nr. 1047/2001

- Direito aduaneiro: 9,6 % - Regulamento (CE) n.o 1047/2001

- Tulli 9,6 prosenttia - Asetus (EY) N:o 1047/2001

- Tull 9,6 % - Förordning (EG) nr 1047/2001.

Questi titoli d'importazione sono in appresso denominati "titoli A". Gli altri titoli d'importazione sono in appresso denominati "titoli B".

3. Le domande di titoli che recano nella casella 20 una delle diciture indicate al paragrafo 2 sono considerate domande di titoli A. Le altre domande sono considerate domande di titoli B. Per una domanda di titolo A non può essere rilasciato un titolo B.

Articolo 2

Disposizioni applicabili a tutti i titoli

1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applicano al regime istituito dal presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche di quest'ultimo.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, il paese di origine del prodotto. La dicitura "sì" di tale casella 8 è contrassegnata da una croce. Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

3. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari a 15 euro per tonnellata netta.

4. I titoli d'importazione sono validi tre mesi a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo, ma non oltre il 31 maggio successivo.

Articolo 3

Disposizioni applicabili ai richiedenti di titoli A

1. Possono presentare domande di titoli A soltanto i commercianti agricoli ai sensi del paragrafo 2.

2. Per commercianti agricoli si intendono gli operatori, agenti economici, persone fisiche e giuridiche, agenti individuali o associazioni, che nel corso di almeno uno dei due anni civili precedenti abbiano commercializzato un quantitativo minimo di 50 tonnellate all'anno di prodotti ortofrutticoli contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il rispetto di questa condizione è certificato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da una prova alternativa accettata dallo Stato membro.

3. I commercianti agricoli ai sensi del paragrafo 2 corredano le rispettive domande delle informazioni che permettono di verificare, con soddisfazione delle autorità nazionali competenti, il rispetto delle condizioni ivi previste.

Articolo 4

Domande di titoli

1. Per ogni trimestre indicato nell'allegato I le domande di titoli A possono essere presentate soltanto a partire dal primo lunedì e non oltre l'ultimo venerdi del trimestre in causa.

2. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, un commerciante agricolo ai sensi dell'articolo 3 può presentare non più di quattro domande di titoli A per l'importazione di aglio, con almeno cinque giorni d'intervallo tra una domanda e l'altra. Ogni domanda verte al massimo su una quantità pari al 20 % di quella indicata nell'allegato I per l'origine e il trimestre in causa.

3. Non possono essere presentate domande di titoli A quando non figura alcuna quantità nell'allegato I.

4. I periodi menzionati al paragrafo 1 non si applicano alle domande di titoli B.

Articolo 5

Rilascio dei titoli

1. I titoli A sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia adottato misure nel frattempo. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dai titoli A non sono trasferibili.

2. I titoli B sono rilasciati senza scadenze né limiti quantitativi.

3. Non possono essere rilasciati titoli per l'importazione di prodotti originari dei paesi indicati nell'allegato II che non hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie per l'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Questa trasmissione si considera effettuata alla data della pubblicazione prevista all'articolo 11.

Articolo 6

Quantità massima per i titoli A

1. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, i titoli A sono rilasciati soltanto a concorrenza di una quantità massima pari alla somma:

a) della quantità indicata nell'allegato I per tale trimestre e tale origine;

b) delle quantità non richieste nel trimestre precedente per tale origine, e

c) delle quantità inutilizzate, di cui la Commissione è stata informata, dei titoli rilasciati in precedenza.

Tuttavia, le quantità non richieste o inutilizzate durante un periodo annuale, definito come periodo compreso tra il 1o giugno e il 31 maggio successivo, non possono essere trasferite al periodo annuale successivo.

2. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, la quantità massima calcolata in conformità del paragrafo 1 è suddivisa come segue:

a) 70 % agli importatori tradizionali;

b) 30 % ai nuovi importatori.

Tuttavia, le quantità disponibili sono assegnate indifferentemente alle due categorie di importatori a partire dal primo giorno del terzo mese di ogni trimestre.

3. Per importatori tradizionali si intendono i commercianti agricoli, ai sensi dell'articolo 3, che hanno effettuato importazioni di aglio almeno durante due anni civili nel triennio precedente.

4. Per nuovi importatori si intendono i commercianti agricoli, ai sensi dell'articolo 3, diversi da quelli definiti al paragrafo 3.

5. Le domande di titoli A presentate dagli importatori tradizionali sono corredate delle informazioni che consentono di verificare, con soddisfazione delle autorità nazionali competenti, il rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 3.

Articolo 7

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

1. Gli stati membri comunicano alla Commissione:

a) le quantità per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione; tale comunicazione viene effettuata con la seguente frequenza:

- ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì e il martedì,

- ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,

- ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;

b) le quantità relative ai titoli d'importazione inutilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati;

c) le quantità relative alle domande di titoli A ritirate in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3.

La comunicazione dei dati di cui alle lettere b) e c) avviene settimanalmente, ogni mercoledì, per i dati ricevuti nella settimana precedente.

Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui alla lettera a) o se non vi sono quantità inutilizzate o ritirate ai sensi delle lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente paragrafo.

2. Le comunicazioni di cui al presente articolo:

- sono suddivise per giorno di presentazione delle domande, per paese terzo di origine, per tipo di titoli, A o B, e per categoria di importatori ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2,

- sono inoltrate per via elettronica sull'apposito formulario inviato dalla Commissione agli Stati membri.

Articolo 8

Rilascio dei titoli A

1. Allorché la Commissione constata, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 7, che le domande di titoli A superano il saldo disponibile di una delle quantità massime fissate in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, essa stabilisce, se del caso, una percentuale unica di riduzione per le domande in causa e interrompe il rilascio dei titoli A fino alla data di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o per il periodo restante del trimestre suddetto, per le domande ulteriori presentate.

2. Ai fini della constatazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei titoli A già rilasciati o da rilasciare per il trimestre e l'origine in causa.

3. Se, in applicazione del paragrafo 1, la quantità per la quale è rilasciato un titolo A è inferiore alla quantità richiesta, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1. In caso di ritiro la cauzione viene svincolata immediatamente.

4. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli A.

TITOLO II

CERTIFICATI D'ORIGINE

Articolo 9

Disposizioni generali

L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio originario dei paesi terzi che figurano nell'allegato II è subordinata:

a) alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e

b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente da tali paesi nella Comunità.

Articolo 10

Trasporto diretto

1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato II:

a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;

b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di paesi terzi diversi dal paese di origine, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

- siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito,

- non vi siano stati immessi in commercio o in consumo, e

- vi abbiano subito, all'occorrenza, unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato inalterato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita con la presentazione alle autorità della Comunità:

a) di un documento giustificativo di trasporto unico rilasciato nel paese d'origine per l'attraversamento del paese di transito;

b) di un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese di transito, contenente:

- una descrizione esatta dei prodotti,

- la data del loro carico o ricarico o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,

- la certificazione delle condizioni in cui vi sono stati tenuti;

c) o, in mancanza di quanto sopra indicato, qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 11

Cooperazione amministrativa

Non appena trasmesse da ciascun paese terzo che figura nell'allegato II, le informazioni necessarie all'instaurazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità delle disposizioni degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 1859/93 e (CE) n. 544/97 sono abrogati alla data indicata all'articolo 13, secondo comma.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2001. Non è tuttavia applicabile alle immissioni in libera pratica effettuate sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 1104/2000 anteriormente a tale data. I regolamenti di cui all'articolo 12 rimangono applicabili alle immissioni in libera pratica suddette.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

(3) GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.

(4) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

(5) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 49.

(6) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(7) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 8.

(8) GU L 315 del 25.11.1998, pag. 10.

(9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(10) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

(11) GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

ALLEGATO I

Contingenti tariffari aperti in applicazione della decisione 2001/404/CE per le importazioni di aglio di cui al codice NC 0703 20 00

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 9

Libano

Iran

Emirati arabi uniti

Vietnam

Malaysia

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