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Document 32001D0198

    Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3563]

    GU L 71 del 13.3.2001, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/198/oj

    32001D0198

    Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 3563]

    Gazzetta ufficiale n. L 071 del 13/03/2001 pag. 0023 - 0027


    Decisione della Commissione

    del 15 novembre 2000

    relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA

    [notificata con il numero C(2000) 3563]

    (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/198/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

    vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia(1),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alla decisione succitata e viste le osservazioni trasmesse(2),

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) In seguito ad informazioni pubblicate nella stampa belga, il 23 novembre 1998 la Commissione ha scritto alle autorità belghe (D/54789) chiedendo informazioni su aiuti che sarebbero stati accordati all'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA nel quadro di una riduzione dell'orario di lavoro. Con lettera dell'11 dicembre 1998 le autorità belghe hanno confermato di aver preso i provvedimenti in questione, dichiarando di ritenere che non si trattava di aiuti di Stato.

    (2) Con lettera del 25 gennaio 2000 la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (di seguito "codice degli aiuti alla siderurgia") riguardo ai provvedimenti in questione.

    (3) La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in causa.

    (4) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di alcuni interessati e il 23 maggio 2000 le ha trasmesse al Belgio perché formulasse eventuali commenti che le sono pervenuti con lettera dell'8 giugno 2000.

    II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    (5) L'aiuto accordato dal Belgio in favore dell'impresa Cockerill Sambre SA ammonta a 553,3 milioni di BEF (13,7 milioni di EUR) e si compone di due elementi:

    1) Riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, accordata dal governo federale, per un totale di 418 milioni di BEF (10,36 milioni di EUR) per un periodo di sette anni, 1999-2005.

    2) Sovvenzione del governo vallone per 135,3 milioni di BEF (3,35 milioni di EUR) durante lo stesso periodo di sette anni.

    (6) L'aiuto è stato accordato nel contesto di una riduzione dell'orario settimanale di lavoro dei dipendenti dell'impresa a retribuzione mensile da 37 a 34 ore. Tale riduzione riguarda 1852 dipendenti per il periodo 1999-2005.

    (7) L'aiuto federale è stato concesso nel quadro del regio decreto 24 dicembre 1993 che prevede talune diminuzioni del pagamento dei contributi previdenziali in vista della ridistribuzione del lavoro(4). Il decreto è stato completato, per le imprese in difficoltà o in ristrutturazione, dal regio decreto, del 24 febbraio 1997, che prevede condizioni d'applicazione più vantaggiose. I vantaggi riguardano in particolare il numero di posti di lavoro da creare e il periodo durante il quale la riduzione può essere concessa che, nel presente caso, corrisponde alla durata dello stato di difficoltà o di ristrutturazione riconosciuto dell'impresa, con possibilità di proroga fino ad un massimo di sette anni. Il 28 luglio 1997 il governo federale ha accordato a Cockerill Sambre SA lo stato d'impresa in ristrutturazione e, il 19 maggio 1998, il beneficio della riduzione dei contributi sociali di cui al regio decreto, del 24 dicembre 1993, alle condizioni più vantaggiose del regio decreto del 24 febbraio 1997.

    (8) L'aiuto del governo vallone è stato accordato il 18 dicembre 1998 a complemento dell'aiuto federale ed è stato versato ai dipendenti per il tramite di un'associazione senza scopo di lucro creata ad hoc.

    (9) Gli aiuti sono stati accordati per mantenere il livello delle retribuzioni dei dipendenti dell'impresa a retribuzione mensile per un periodo di sette anni, malgrado la riduzione delle ore di lavoro, visto che l'impresa pagava la stessa tariffa oraria di prima. Infatti, nelle trattative del 1997-1998 i dipendenti a retribuzione mensile hanno rivendicato e ottenuto una riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 34 ore secondo le seguenti modalità:

    1) Riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 34 ore a tempo indeterminato.

    2) Mantenimento delle ore lavorative prestate dai succitati dipendenti al livello definito dal piano aziendale "Horizon 2000". Ciò ha comportato la creazione di 150 nuovi posti di lavoro, che portano così l'organico a 1852.

    3) Mantenimento della retribuzione del 1998, fino al riassorbimento attraverso l'indicizzazione salariale sulla base delle 34 ore (previsto per la fine del 2005).

    (10) L'impresa finanzia soltanto la parte di retribuzione corrispondente al salario calcolato sulla base delle 34 ore, con indicizzazione annuale. La differenza fra l'importo pagato dall'impresa e la retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti è finanziata con risorse provenienti da tre fonti diverse:

    1) I dipendenti stessi: utilizzando l'aumento salariale ottenuto nel 1997 e nel 1998 ma a cui hanno rinunciato (29,2 milioni di BEF = 0,7 milioni di EUR).

    2) Il governo federale: con gli aiuti accordati in relazione alla creazione dei 150 nuovi posti di lavoro ottenuti con la riorganizzazione dell'orario di lavoro (418 milioni di BEF = 10,4 milioni di EUR).

    3) Il governo regionale: gli aiuti accordati dal governo della regione vallona a complemento degli aiuti federali (135,3 milioni di BEF = 3,4 milioni di EUR).

    III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    (11) Nell'ambito del procedimento la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla "UK Steel Association" e dalla rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione Europea.

    (12) Tali osservazioni corrispondono ai dubbi espressi dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento. I due interessati ritengono che le misure in questione costituiscano aiuti all'impresa Cockerill Sambre SA incompatibili con il codice degli aiuti alla siderurgia.

    IV. COMMENTI DEL BELGIO

    (13) Nei suoi commenti il Belgio ribadisce la posizione già espressa prima della decisione di avvio del procedimento, e cioè che i provvedimenti adottati non costituiscono aiuti di Stato.

    (14) Secondo il Belgio l'impresa non trae nessun vantaggio finanziario né diretto né indiretto da tali misure e pertanto gli interventi pubblici non costituiscono aiuti di Stato. Per dimostrare l'inesistenza di un vantaggio finanziario il Belgio presenta i seguenti argomenti:

    1) L'iniziativa del piano di ridistribuzione dell'orario di lavoro (di seguito RdTT) proviene dai lavoratori e Cockerill Sambre si è dichiarata d'accordo soltanto a condizione che l'operazione non comporti costi supplementari a suo carico. Gli aiuti pubblici, pertanto, non finanzierebbero impegni assunti da Cockerill verso i suoi dipendenti a retribuzione mensile. Nel contratto collettivo di lavoro del 1998, che ha ratificato la RdTT, vi sarebbe scritto che "il presente contratto collettivo di lavoro è legato all'ottenimento di compensazioni pubbliche a concorrenza degli importi valutati paritariamente. In caso di non ottenimento delle compensazioni pubbliche, le parti dovranno esaminare insieme la situazione e la possibilità di esecuzione del presente contratto".

    2) La riduzione dei contributi previdenziali non comporterebbe nessun vantaggio economico per Cockerill Sambre. Ciò dipenderebbe dal fatto che i fondi non versati sono stati interamente riversati dall'impresa ai lavoratori, cosicché i fondi pubblici federali sono soltanto transitati per l'impresa senza ridurne gli oneri rispetto al passato. I fondi pubblici regionali non transitano neppure per l'impresa.

    3) Il numero di ore prestate dai dipendenti a retribuzione mensile prima della RdTT allo stesso costo legale e contrattuale continua ad essere a carico di Cockerill Sambre. Il salario orario rimane identico per l'impresa dopo l'introduzione della RdTT poiché, come detto sopra, l'impresa avrebbe autorizzato la ristrutturazione dell'orario di lavoro soltanto a condizione che l'operazione non comportasse costi supplementari a suo carico.

    4) Cockerill Sambre sopporta inconvenienti e oneri supplementari quali i costi di formazione addizionali, la perdita di disponibilità, l'aumento del costo unitario fisso, il sovraccosto amministrativo, le difficoltà organizzative, ecc. Si tratta di costi supplementari relativamente importanti a carico dell'impresa.

    5) L'impresa ha chiesto un rapporto a due società di revisori dei conti le quali concludono che il metodo di calcolo utilizzato è ragionevole e che i dati finanziari e contabili dell'impresa, relativi all'applicazione della RdTT per il 1999, possono essere convalidati. Il Belgio conclude che tutti i flussi finanziari, compresi gli interventi pubblici, andrebbero unicamente a vantaggio dei lavoratori e che l'impresa non beneficia in nessun caso dei fondi pubblici.

    (15) Secondo il Belgio non basta che gli aiuti siano stati accordati ai lavoratori nella loro qualità di dipendenti di una determinata impresa, perché non debbano essere considerati aiuti alla persona. A sostegno della sua posizione il Belgio dichiara di basarsi sulla decisione della Commissione relativa agli interventi finanziari belgi nell'impresa SA Duferco Clabecq(5), nella quale le integrazioni di disoccupazione pagate agli ex lavoratori delle Forges de Clabecq fino all'età di 65 anni non sono state considerate aiuto di Stato in favore dell'impresa ma aiuto alla persona.

    (16) Il Belgio sostiene anche che gli aiuti pubblici belgi costituiscono una misura sociale in favore dei dipendenti a retribuzione mensile di Cockerill Sambre. La Commissione avrebbe approvato in passato dei provvedimenti simili, in particolare nel caso di aiuti che le autorità francesi avrebbero accordato nel settore della pesca "tenuto conto delle situazioni concrete e dei bisogni immediati dei richiedenti non implicanti un impatto economico effettivo atto a falsare la libera concorrenza fra le imprese".

    V. VALUTAZIONE DELLE MISURE D'INTERVENTO

    Base giuridica della valutazione

    (17) Cockerill Sambre SA è un'impresa siderurgica integrata, sita in Belgio, nella regione vallona. Fino all'inizio del 1999 era un'impresa pubblica con capitale detenuto a maggioranza dalla regione vallona. In quell'anno è stata privatizzata e da allora appartiene al gruppo siderurgico francese Usinor. Essendo un'impresa siderurgica integrata è soggetta al trattato CECA e pertanto l'esame degli aiuti ad essa accordati è effettuato sulla base del codice degli aiuti alla siderurgia.

    (18) Ai sensi dell'articolo 6 di detto codice gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni trasferimento di risorse pubbliche a favore di imprese siderurgiche, nonché tutti i progetti d'applicazione al settore siderurgico dei regimi di aiuto approvati dalla Commissione sulla base del trattato CE. La Commissione è tenuta ad accertare se questi interventi costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del codice e, in caso affermativo, se sono compatibili con il mercato comune.

    (19) La Commissione ha pubblicato, nella comunicazione sugli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione(6), i criteri che utilizza per valutare se gli interventi dei pubblici poteri in favore dell'occupazione costituiscono aiuti di Stato. Tali criteri sono validi nel presente caso per stabilire se gli interventi in questione costituiscono aiuti, nel qual caso la loro compatibilità però deve essere accertata sulla base del trattato CECA e quindi del codice degli aiuti alla siderurgia, che non prevede aiuti all'occupazione né aiuti al funzionamento connessi ai costi salariali.

    Analisi degli argomenti presentati dal Belgio

    (20) Come afferma il Belgio, ogni aiuto di Stato conferisce all'impresa che lo riceve un vantaggio rispetto alle altre imprese concorrenti. Ma, contrariamente a quanto sostiene il Belgio, Cockerill Sambre ha ricavato dagli aiuti percepiti vantaggi finanziari ed economici, da determinarsi rispetto alla situazione in cui si troverebbe l'impresa se non avesse ricevuto (o non ricevesse) l'aiuto, e non rispetto alla situazione del passato. Infatti:

    1) Il fatto che siano stati i lavoratori a proporre la RdTT e che l'impresa l'abbia accettata solo a condizione di non dover pagare gli oneri supplementari che ne risultassero non modifica assolutamente la natura dell'intervento pubblico quale aiuto di Stato. Gli oneri derivanti dai contratti collettivi di lavoro sono a carico delle imprese, indipendentemente dalla determinazione del soggetto che ha preso l'iniziativa del processo. Se lo Stato interviene come parte diretta nelle trattative oppure a posteriori per finanziarne gli oneri, si configura un aiuto di Stato in favore dell'impresa. Non è perché Cockerill Sambre ha preteso, fin dall'inizio delle trattative, che gli oneri finanziari dell'accordo fossero finanziati dai pubblici poteri e che abbia inserito la sua posizione nel contratto collettivo di lavoro, che i costi salariali dei suoi dipendenti non debbano più essere a suo carico. Di fatto il suo comportamento rivela anzi una chiara consapevolezza dell'importanza del vantaggio ottenuto.

    2) Allo stesso modo, il fatto che i fondi pubblici non facciano che transitare per l'impresa o non vi transitino affatto e che abbiano come ultima destinazione i lavoratori non ne modifica la natura di aiuto di Stato. L'importante è che il denaro pubblico finanzia parte della retribuzione di un gruppo di lavoratori di Cockerill Sambre. Per definirli aiuti di Stato l'essenziale non è la loro organizzazione e gestione, ma la natura delle spese finanziate.

    3) Il Belgio avanza l'argomento secondo cui il costo salariale orario è rimasto identico per l'impresa. Di fatto è il costo orario a carico dell'impresa che è rimasto invariato, giacché il sovraccosto dovuto alla RdTT è stato preso a carico dai poteri pubblici. I costi salariali unitari a carico delle imprese rimarrebbero sempre invariati se lo Stato pagasse gli oneri supplementari risultanti da nuovi contratti salariali finanziariamente più vantaggiosi per i lavoratori. Il beneficio per l'impresa sta appunto nel fatto di non doversi accollare l'aumento dei costi salariali convenuto coi dipendenti a retribuzione mensile.

    4) Neppure il fatto che l'impresa non si sia rifiutata di pagare la parte degli oneri supplementari indiretti legati alla RdTT è pertinente giacché, come precedentemente indicato, tale rifiuto è irrilevante per determinare la natura dei fondi pubblici ricevuti, persino in relazione a tale rifiuto. Gli oneri salariali fanno parte dei costi di ogni impresa, la quale non può mai accollarli ai pubblici poteri.

    5) Come già precedentemente precisato, la gestione e l'organizzazione dei fondi pubblici da parte di un'impresa non è un elemento pertinente a stabilire se detti fondi messi a disposizione dai pubblici poteri costituiscano aiuto di Stato. Ed il fatto che i revisori dei conti abbiano accertato la normalità dei flussi finanziari relativi ai fondi pubblici in questione non è pertinente a determinare se l'intervento dello Stato costituisca o meno un aiuto di Stato.

    (21) Secondo il Belgio il fatto che gli aiuti siano versati ai lavoratori soltanto perché dipendenti di Cockerill Sambre non deve essere determinante per definirli aiuti all'impresa invece che aiuti alla persona. Secondo il Belgio questa sarebbe la posizione adottata dalla Commissione nella decisione riguardante gli ex lavoratori delle "Forges de Clabecq", mentre è proprio perché Forges de Clabecq era fallita che gli aiuti versati dallo Stato agli ex lavoratori dell'impresa hanno potuto essere considerati aiuti alla persona. Quando il beneficio degli aiuti è stato loro accordato, essi non erano più lavoratori delle Forges de Clabecq.

    (22) Il Belgio afferma anche di considerare gli aiuti pubblici in causa una misura sociale in favore di questo gruppo di lavoratori. Sostiene che la Commissione avrebbe preso posizione in tal senso in un caso analogo di aiuti accordati dalla Francia nel settore della pesca. Essendo impreciso il riferimento, la Commissione non è riuscita a ritrovare la decisione menzionata e non può quindi commentarla. Ricorda però che il settore della pesca rientra nel trattato CE e può beneficiare a determinate condizioni di tipi di aiuto che non sono autorizzati dal trattato CECA cui è soggetta Cockerill Sambre.

    Valutazione della compatibilità dell'aiuto

    (23) Come sopra indicato, la Commissione non può accettare gli argomenti presentati dal Belgio. In base ai criteri definiti dalla Commissione negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, deve invece concludere che gli aiuti in questione non costituiscono aiuti alla persona bensì aiuti all'impresa. Essi infatti finanziano costi connessi alle prestazioni di lavoro dei dipendenti di Cockerill Sambre. Tali oneri costituiscono una parte essenziale dei costi di gestione di qualsiasi impresa ed il loro finanziamento, se è sostenuto dallo Stato, costituisce chiaramente un aiuto di Stato in favore dell'impresa.

    (24) La Commissione, come già precisato nella decisione di avvio del procedimento, e sopra riportato, constata inoltre che gli aiuti pubblici sono stati versati nel quadro di una legge approvata dalla Commissione quale aiuto compatibile con il trattato CE e che imponeva al Belgio il rispetto, nella sua applicazione, di regole settoriali specifiche per quel che riguarda gli aiuti federali. Tale parte degli aiuti è stata quindi accordata contravvenendo alla decisione della Commissione che ha approvato il regime di aiuto federale. Quanto agli aiuti regionali, essi sono stati accordati come aiuti ad hoc. Non si tratta quindi di misure generali bensì di aiuti che hanno favorito un'impresa determinata.

    VI. CONCLUSIONE

    (25) La Commissione constata che il Belgio ha dato illegalmente esecuzione all'aiuto in favore dell'impresa Cockerill Sambre SA in violazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del codice degli aiuti alla siderurgia.

    (26) L'aiuto in questione è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia. Non può essere assimilato ad uno degli aiuti previsti agli articoli da 2 a 5 del codice ed è quindi incompatibile con il trattato CECA ed il buon funzionamento del mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato accordato dal Belgio in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA, dell'importo di 553,3 milioni di BEF (13,7 milioni di EUR), costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia ed è incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    1. Il Belgio adotta tutti i provvedimenti necessari per ricuperare da Cockerill Sambre SA l'aiuto di cui all'articolo 1, già illegalmente messo a disposizione dell'impresa, e sospendere il pagamento degli importi non ancora versati.

    2. Il ricupero è immediato, conformemente alle procedure di diritto nazionale, se queste consentono l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da ricuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla data alla quale sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro ricupero. Gli interessi vanno calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento del versamento dell'aiuto.

    Articolo 3

    Il Belgio comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarvisi.

    Articolo 4

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

    (2) GU C 88 del 25.3.2000, pag. 8.

    (3) Cfr. nota 2.

    (4) Il decreto è stato approvato dalla Commissione come aiuto compatibile con il trattato CE, con lettera del 30.6.1994 (D/9395).

    (5) GU C 20 del 22.1.1998, pag. 3.

    (6) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

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