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Document 32000R2864

Regolamento (CE) n. 2864/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96

GU L 333 del 29.12.2000, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2864/oj

32000R2864

Regolamento (CE) n. 2864/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 29/12/2000 pag. 0003 - 0005


Regolamento (CE) n. 2864/2000 della Commissione

del 27 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000 che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo concluso con la Polonia(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2851/2000, la Comunità europea si è impegnata a stabilire per ogni campagna di commercializzazione, a partire dal 1o luglio 2000, un contingente tariffario d'importazione a dazio zero di 400000 tonnellate di frumento (grano) tenero (numero d'ordine 09.4831) originarie della Repubblica di Polonia. Questo contingente è limitato, per la campagna di commercializzazione 2000/01, a 200000 tonnellate, che devono essere importate tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2001.

(2) Per consentire l'importazione ordinata e senza fini speculativi dei prodotti cerealicoli contemplati da questo contingente tariffario, occorre prevedere che le importazioni in parola siano subordinate al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, tali titoli sono rilasciati, a richiesta degli interessati, dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, un coefficiente di riduzione dei quantitativi chiesti.

(3) Per la corretta gestione di tale contingente occorre prevedere dei termini per la presentazione delle domande di titoli nonché, in deroga agli articoli 8 e 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(2), gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli stessi.

(4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

(5) Per garantire una gestione efficace di tale contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000(4), sia fissata ad un livello relativamente elevato.

(6) Per le medesime ragioni, occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.

(7) Il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione(5) che stabilisce le modalità di applicazione, per le importazioni nel quadro dei contingenti tariffari per i prodotti originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Romania, prevede questo tipo di disposizioni. Occorre pertanto adattare tale regolamento in modo da poterlo applicare anche al contingente aperto per la Repubblica di Polonia.

(8) Il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2511/2000(7), prevede le modalità applicabili all'importazione di taluni cereali provenienti dalla Repubblica di Polonia nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98(9). Tali disposizioni non sono più necessarie. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1218/96.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2809/2000 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Regolamento (CE) n. 2809/2000 che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania e dalla Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96".

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

L'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Repubblica di Polonia che fruiscono dell'esonero parziale o totale dal dazio all'importazione, nei limiti delle quantità e dei tassi di riduzione o dell'importo indicati nell'allegato I, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento."

3) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1218/96 è abrogato."

4) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

(2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(4) GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

(5) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.

(6) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

(7) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 18.

(8) GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

(9) GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

(NPF: Dazio della naziona più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>"

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