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Document 32000R2599

Regolamento (CE) n. 2599/2000 della Commissione, del 28 novembre 2000, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP

GU L 300 del 29.11.2000, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2599/oj

32000R2599

Regolamento (CE) n. 2599/2000 della Commissione, del 28 novembre 2000, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 29/11/2000 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 2599/2000 della Commissione

del 28 novembre 2000

che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/2000(4), ha previsto, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

(2) L'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2000 e, in particolare, alle importazioni effettive nel corso del primo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 2001 induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 26 % del quantitativo assegnatole.

(3) Sulla scorta dei medesimi dati, è opportuno fissare il quantitativo massimo per il quale ciascun operatore può presentare domande di titoli per il primo trimestre del 2001, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98.

(4) È opportuno ricordare che, in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione, del 26 ottobre 2000, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001(5), i quantitativi per i quali un operatore tradizionale, registrato per il 1999, può presentare domande di titoli d'importazione per un dato trimestre del 2001 sono determinati sulla base del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato all'operatore stesso per il 1999. Per un operatore nuovo arrivato, tale quantitativo massimo è determinato applicando la percentuale fissata all'assegnazione annua stabilita dall'autorità nazionale competente conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 2598/2000, e notificata a ciascun operatore interessato.

(5) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2001.

(6) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel primo trimestre del 2001 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano eventuali misure che il Consiglio o la Commissione debbano adottare successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potranno essere addotte dagli operatori come fondamento di aspettative legittime per la proroga del regime d'importazione.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato, per il primo trimestre del 2001, al 26 % dei quantitativi stabiliti per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98.

Articolo 2

1. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il primo trimestre del 2001, al 27 % del quantitativo di riferimento stabilito dall'autorità nazionale competente e notificato a tale operatore, per il 1999, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento precitato.

2. Il quantitativo autorizzato per ciascun operatore nuovo arrivato, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, è fissato, per il primo trimestre del 2001, al 27 % del quantitativo stabilito e notificato a tale operatore in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2374/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

(4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 5.

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