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Document 32000D0660

    2000/660/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2000, recante modifica della decisione 94/323/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore [notificata con il numero C(2000) 3000] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 276 del 28.10.2000, p. 85–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/660/oj

    32000D0660

    2000/660/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2000, recante modifica della decisione 94/323/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore [notificata con il numero C(2000) 3000] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 276 del 28/10/2000 pag. 0085 - 0088


    Decisione della Commissione

    del 13 ottobre 2000

    recante modifica della decisione 94/323/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore

    [notificata con il numero C(2000) 3000]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/660/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1 della decisione 94/323/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore(3), stabilisce che il "Ministry of National Development, Primary Production Department" ("Veterinary Public Health Division") è l'autorità competente a Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione di Singapore, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca ("Ministry of National Development, Primary Production Department - Veterinary Public Health Division") è ora "Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 94/323/CE e il modello di certificato sanitario incluso nell'allegato A di tale decisione.

    (3) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 94/323/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 94/323/CE è modificata come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 1

    L''Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)' è l'autorità competente a Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE."

    2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 2

    I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Singapore devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina o depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;

    3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome 'SINGAPORE' e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza."

    3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AVA, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato."

    4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 145 del 10.6.1994, pag. 19.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO A

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