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Document 32000D0490

    2000/490/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, che prevede un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine in Danimarca [notificata con il numero C(2000) 2157] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    GU L 197 del 3.8.2000, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/490/oj

    32000D0490

    2000/490/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, che prevede un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine in Danimarca [notificata con il numero C(2000) 2157] (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 03/08/2000 pag. 0057 - 0058


    Decisione della Commissione

    del 24 luglio 2000

    che prevede un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine in Danimarca

    [notificata con il numero C(2000) 2157]

    (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    (2000/490/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(1), in particolare l'articolo 19, paragrao 5,

    vista la richiesta presentata dalla Danimarca,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97 prevede che gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.

    (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine(2), prevede che gli Stati membri possono continuare ad avvalersi di tale possibilità dopo il 1o gennaio 2000.

    (3) La decisione 1999/376/CE della Commissione riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati danese per i bovini(3).

    (4) La Danimarca ha presentato alla Commissione una richiesta relativa all'approvazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97 e con l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2772/1999.

    (5) È prevista l'entrata in vigore, dal 1o gennaio 2002, di un sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine recante l'indicazione completa dell'origine. È pertanto necessario limitare la durata della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La richiesta della Danimarca, la cui sintesi figura in allegato, relativa all'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel suo territorio, è approvata in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2001.

    Articolo 3

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

    (2) GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1.

    (3) GU L 144 del 9.6.1999, pag. 35.

    ALLEGATO

    1. Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine recanti un'indicazione di origine danese

    L'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ottenuti da animali nati, allevati e macellati in Danimarca reca un'indicazione dell'origine danese.

    2. Tagli di carni bovine e carni bovine macinate

    I tagli di carni bovine e le carni bovine macinate originari della Danimarca, non confezionati, confezionati o imballati, recano sull'etichettatura informazioni relative alla data di taglio o di macinazione.

    3. Carni bovine sotto forma di carcasse intere o mezzene, mezzene e quarti

    Le carni bovine sotto forma di carcasse intere o mezzene, mezzene sezionate in tre pezzi al massimo e quarti recano sull'etichettatura informazioni relative alla data di macellazione.

    4. Carni bovine non confezionate vendute all'utilizzatore finale

    Se le carni bovine non confezionate sono vendute all'utilizzatore finale, le informazioni relative all'origine danese e alla data di taglio, di macinazione o di macellazione possono essere fornite verbalmente su richiesta.

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