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Document 32000R1613
Commission Regulation (EC) No 1613/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Laos regarding certain exports of textiles to the Community
Regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità
Regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità
GU L 185 del 25.7.2000, p. 38–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009
Regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 25/07/2000 pag. 0038 - 0045
Regolamento (CE) n. 1613/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 249, visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999(4), in particolare l'articolo 76, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione(6), la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Laos. (2) Gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 derminano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità. (3) Con il regolamento (CE) n. 1537/1999 della Commissione(7), il Laos ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000. (4) Tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Laos, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti. È opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche. (5) Al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Laos, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE. (6) Per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97(8). (7) L'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità del Laos. (8) Tale deroga deve essere concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti, ovverosia soltanto fino al 31 dicembre 2001, data di scadenza del regolamento (CE) n. 2820/98. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Laos utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE sono considerati originari del Laos secondo le modalità menzionate in appresso. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN o del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari dell'accordo di partenariato ACP-CE i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE(9). 3. Le competenti autorità del Laos s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2. Articolo 2 La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dal Laos nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi. Articolo 3 I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 4 Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità del Laos, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi. Articolo 5 Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti del Laos in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura: "Deroga - regolamento (CE) n. 1613/2000.". Articolo 6 In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Laos. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (4) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25. (5) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1. (6) GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28. (7) GU L 178 del 14.7.1999, pag. 26. (8) GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31. (9) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>