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Document 32000H0303

2000/303/CE: Raccomandazione della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (KAMA) [notificata con il numero C(2000) 801] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 100 del 20.4.2000, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2000/303/oj

32000H0303

2000/303/CE: Raccomandazione della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (KAMA) [notificata con il numero C(2000) 801] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/2000 pag. 0055 - 0056


Raccomandazione della Commissione

del 13 aprile 2000

sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture

(KAMA)

[notificata con il numero C(2000) 801]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture e migliorare il risparmio di carburante(1).

(2) Nelle sue conclusioni del 25 giugno 1996, il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere i necessari provvedimenti per attuare i principali elementi di questa strategia.

(3) Un accordo in materia di ambiente con l'industria automobilistica costituisce uno dei principali elementi della strategia comunitaria e la Commissione e il Consiglio ritengono che in virtù di tale accordo l'industria automobilistica si debba impegnare a svolgere il ruolo principale per il conseguimento dell'obiettivo generale della strategia, ovvero di raggiungere entro il 2005 o al più tardi entro il 2010 un livello medio di emissioni di CO2 delle autovetture di nuova immatricolazione pari a 120 g/km.

(4) L'Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli (KAMA), con il sostegno dei suoi membri, ha formalizzato il proprio impegno a ridurre le emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (in appresso definito "l'impegno").

(5) La Commissione è soddisfatta degli obblighi assunti dalla KAMA nel suo impegno.

(6) La Commissione prende atto dei presupposti alla base dell'impegno, con l'intenzione di riesaminare la situazione assieme alla KAMA e di acconsentire alle eventuali modifiche da apportare in buona fede qualora tali presupposti venissero a mancare.

(7) L'impegno è basato sui requisiti della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio(2), benché la KAMA preveda che la qualità media dei carburanti sul mercato sarà superiore a questi requisiti.

(8) La Commissione e la KAMA stabiliscono di verificare congiuntamente le iniziative formulate nell'impegno, i relativi presupposti e taluni altri sviluppi.

(9) L'impegno prevede la clausola che nessuna misura fiscale supplementare è necessaria per aiutare la KAMA a raggiungere i suoi obiettivi in materia di CO2. L'impegno non mette in discussione il diritto della Comunità o dei suoi Stati membri di esercitare le loro prerogative nel campo della politica fiscale come previsto nella strategia. Si valuterà l'effetto di misure fiscali nel contesto del controllo dell'impegno.

(10) La Commissione si prefigge di presentare una proposta legislativa in materia di emissioni di CO2, prodotte dalle autovetture qualora la KAMA non dovesse raggiungere l'obiettivo previsto per il 2009 nell'impegno o progredisca in misura insufficiente verso tale obiettivo (nella fattispecie rispetto all'obiettivo stimato per il 2004 nello stesso impegno) e qualora la Commissione non possa escludere che i motivi siano imputabili alla KAMA.

(11) La Commissione ha adottato raccomandazioni analoghe per le associazioni automobilistiche europee(3) e giapponesi(4) per impegnarle a riduzioni delle emissioni di CO2, equivalenti all'impegno, relativamente alle loro vendite nella Comunità,

RACCOMANDA:

Articolo 1

1. I membri dell'Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli (KAMA) dovrebbero raggiungere collettivamente, entro il 2009 e soprattutto grazie all'introduzione di nuove tecnologie e cambiamenti di mercato collegati a questi sviluppi, un livello medio di emissioni di CO2 pari a 140 g/km, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE della Commissione(5), per le nuove autovetture da essi messi in commercio nella Comunità [della categoria M1, definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(6)]. Sia i veicoli progettati in base a tecniche innovative che sostituiscono le autovetture convenzionali, sia le autovetture che non producono emissioni di CO2 o utilizzano carburanti alternativi andranno annoverate tra i fattori che contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo, ancorché non appartenenti alla categoria M1 o attualmente non contemplati dalla direttiva 93/116/CE.

Durante il controllo dell'impegno la KAMA deve cooperare con la Commissione nell'identificare gli effetti imputabili a cambiamenti di mercato non collegati agli sviluppi tecnologici.

2. Nel 2004 la KAMA dovrebbe valutare la possibilità di un ulteriore perfezionamento dei livelli di consumo di carburante in vista dell'obiettivo di 120 g/km di CO2 da raggiungere entro il 2012.

3. Entro il 2000 singoli membri della KAMA dovrebbero immettere sul mercato della Comunità modelli di autovetture che producano emissioni di CO2 misurate in conformità della direttiva 93/116/CE, pari o inferiori ai 120 g/km.

4. I membri della KAMA dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente entro il 2004 un obiettivo intermedio, misurato in conformità della direttiva 93/116/CE, compreso tra 165 e 170 g/km di CO2.

5. La KAMA dovrebbe collaborare con la Commissione nel verificare se l'impegno sia rispettato.

Articolo 2

La presente raccomandazione è indirizzata all'Associazione dei costruttori coreani di autoveicoli (KAMA).

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2000.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) COM(95) 689 def. del 20.12.1995.

(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(3) GU L 40 del 13.2.1999, pag. 49.

(4) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39.

(6) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

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