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Document 32000R0822

Regolamento (CE) n. 822/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che applica un coefficiente di riduzione ai titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 6B del regolamento (CE) n. 1222/94

GU L 100 del 20.4.2000, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/822/oj

32000R0822

Regolamento (CE) n. 822/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che applica un coefficiente di riduzione ai titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 6B del regolamento (CE) n. 1222/94

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/2000 pag. 0023 - 0023


Regolamento (CE) n. 822/2000 della Commissione

del 19 aprile 2000

che applica un coefficiente di riduzione ai titoli di restituzione relativi alle merci non figuranti all'allegato I del trattato, ai sensi dell'articolo 6B del regolamento (CE) n. 1222/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000(4), in particolare l'articolo 6B, paragrafi 6 e 8,

considerando quanto segue:

(1) L'importo totale delle restituzioni richieste per i titoli già emessi è di 305159263 EUR. Questa cifra, sommata all'importo delle richieste presentate dal 10 al 14 aprile 2000 riportato su base annua, comporta il rischio di inadempienza della Commissione agli impegni di cui all'articolo 6B, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1222/94.

(2) È necessario applicare ai titoli richiesti nella suddetta settimana un coefficiente di riduzione calcolato in base all'articolo 6B, paragrafi 3 e 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dei titoli richiesti fra il 10 al 14 aprile 2000 è soggetto ad un coefficiente di riduzione di 0,68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

(3) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

(4) GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

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