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Document 32000R0813

Regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

GU L 100 del 20.4.2000, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/813/oj

32000R0813

Regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/2000 pag. 0005 - 0006


Regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio

del 17 aprile 2000

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola. L'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati. Tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione(2).

(2) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha espresso un parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione è completato con le denominazioni riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Capoulas Santos

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10).

(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1070/1999 (GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18).

ALLEGATO

"ALTRI PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

Aceti (diversi dagli aceti di vino)

ITALIA

- Aceto balsamico tradizionale di Modena (DOP)

- Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia (DOP)."

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