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Document 32000R0811

Regolamento (CE) n. 811/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

GU L 100 del 20.4.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/811/oj

32000R0811

Regolamento (CE) n. 811/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 20/04/2000 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 811/2000 del Consiglio

del 17 aprile 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1577/96(4) ha istituito una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella.

(2) Le colture oggetto di tale misura hanno sbocchi differenti. Vi è l'alimentazione animale per le vecce, da una parte, e l'alimentazione umana per le lenticchie e i ceci, dall'altra. Il sistema di superficie massima applicato congiuntamente a tali colture non ha sinora permesso un controllo adeguato dell'evoluzione delle superfici, segnatamente a causa dell'espansione delle vecce a partire dall'inizio dell'applicazione del regime. È pertanto opportuno suddividere la superficie massima garantita ai fini di un migliore orientamento della produzione di legumi a granella nelle Comunità.

(3) Il mantenimento delle coltivazioni di legumi da granella, come le lenticchie, i ceci e le vecce, risponde ad un interesse economico comunitario, sia dal punto di vista della destinazione della produzione sia rispetto al loro adeguamento alle zone di produzione. Sarebbe opportuno, a fronte del deficit di piante proteaginose nell'UE, che la Commissione studiasse metodi per migliorare il regime senza diminuire il livello degli aiuti.

(4) Ai fini dell'applicazione del regime istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 603/95(5), è opportuno sostituire il comitato di gestione per i foraggi essiccati con il comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(6).

(5) È opportuno che, entro la fine della campagna di commercializzazione 2002/2003, la Commissione presenti una relazione sull'applicazione del presente regime, accompagnata, se necessario, da proposte adeguate.

(6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1577/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1577/96 è modificato come segue.

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Qualora le superfici oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento superino le superfici massime garantite fissate al paragrafo 2, gli importi degli aiuti da versare per la campagna considerata sono ridotti proporzionalmente ai superamenti.

2. Le superfici massime garantite sono fissate a 160000 ettari per le lenticchie e i ceci e a 240000 ettari per le vecce di cui all'articolo 1, lettera c). Qualora una superficie massima non venga interamente utilizzata nel corso di una campagna, il saldo residuo è trasferito all'altra superficie massima garantita per la stessa campagna prima di constatare un eventuale superamento."

2) All'articolo 6:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta le misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(7). Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa i superamenti delle superfici massime garantite e determina gli importi definitivi degli aiuti non oltre il 15 novembre della campagna di commercializzazione.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro la fine della campagna di commercializzazione 2002/2003 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regime, accompagnata, ove opportuno, da proposte adeguate."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Capoulas Santos

(1) GU C 342 E del 30.11.1999, pag. 41.

(2) Parere espresso il 17 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 29.

(4) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11).

(5) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1347/95 (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1).

(6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).

(7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).

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