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Document 32000D0037
2000/37/EC: Commission Decision of 16 December 1999 on a Community financial contribution to cover expenditure incurred by Greece for the purpose of combating organisms harmful to plants or plant products (notified under document number C(1999) 4519) (Only the Greek text is authentic)
2000/37/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4519] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
2000/37/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4519] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
GU L 12 del 18.1.2000, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2000/37/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4519] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 012 del 18/01/2000 pag. 0032 - 0033
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1999 concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4519] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (2000/37/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 19 quater, considerando quanto segue: (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione; (2) la Grecia ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato programmi di azioni volte all'eradicazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., agente responsabile dell'avvizzimento batterico della patata, introdotto in Grecia nel 1997, e di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del merciume bruno della patata, introdotto in Grecia nello stesso anno. I programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento; (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili; (4) le spese sostenute dalla Grecia nel 1997 e nel 1998 riguardano direttamente la distruzione delle patate contaminate, la disinfezione di macchine e locali, le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi delle patate; (5) le informazioni tecniche fornite dalla Grecia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo; (6) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione; (7) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze delle verifiche svolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione degli organismi nocivi in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati; (8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro Clavibacter michiganensis e Ralstonia solanacearum. Articolo 2 L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 32352 EUR. Tale importo è così ripartito: - 30885 EUR per le misure destinate alla lotta contro Clavibacter michiganensis; - 1467 EUR per le misure destinate alla lotta contro Ralstonia solanacearum. Articolo 3 1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1. 2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere: a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni: - ubicazione e indirizzo dell'azienda; - data in cui è stata sospettata la presenza di organismi nocivi e data in cui tale presenza è stata confermata; - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti; - metodo di distruzione e di disinfezione; - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza degli organismi nocivi; - metodo di analisi; - esito degli esami e/o delle analisi; - origine presunta della contaminazione riscontrata in Grecia; b) una relazione di controllo sulla presenza degli organismi nocivi di cui all'articolo 1 e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito; c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte). Articolo 4 La Repubblica greca è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20. (2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.