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Document 32000D0037

    2000/37/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4519] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    GU L 12 del 18.1.2000, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/37(1)/oj

    32000D0037

    2000/37/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4519] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 012 del 18/01/2000 pag. 0032 - 0033


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 1999

    concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    [notificata con il numero C(1999) 4519]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (2000/37/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 19 quater,

    considerando quanto segue:

    (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;

    (2) la Grecia ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato programmi di azioni volte all'eradicazione di Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Smith) Davis et al., agente responsabile dell'avvizzimento batterico della patata, introdotto in Grecia nel 1997, e di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del merciume bruno della patata, introdotto in Grecia nello stesso anno. I programmi precisano gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;

    (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;

    (4) le spese sostenute dalla Grecia nel 1997 e nel 1998 riguardano direttamente la distruzione delle patate contaminate, la disinfezione di macchine e locali, le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi delle patate;

    (5) le informazioni tecniche fornite dalla Grecia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;

    (6) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;

    (7) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze delle verifiche svolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione degli organismi nocivi in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;

    (8) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dalla Grecia in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro Clavibacter michiganensis e Ralstonia solanacearum.

    Articolo 2

    L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 32352 EUR.

    Tale importo è così ripartito:

    - 30885 EUR per le misure destinate alla lotta contro Clavibacter michiganensis;

    - 1467 EUR per le misure destinate alla lotta contro Ralstonia solanacearum.

    Articolo 3

    1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1.

    2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

    a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:

    - ubicazione e indirizzo dell'azienda;

    - data in cui è stata sospettata la presenza di organismi nocivi e data in cui tale presenza è stata confermata;

    - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;

    - metodo di distruzione e di disinfezione;

    - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza degli organismi nocivi;

    - metodo di analisi;

    - esito degli esami e/o delle analisi;

    - origine presunta della contaminazione riscontrata in Grecia;

    b) una relazione di controllo sulla presenza degli organismi nocivi di cui all'articolo 1 e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;

    c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

    Articolo 4

    La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    (1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

    (2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

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