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Document 32000R0032

Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95

GU L 5 del 8.1.2000, pp. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/32/oj

32000R0032

Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 08/01/2000 pag. 0001 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 32/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per una serie di prodotti;

(2) il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca, e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti(1), è stato modificato più volte e in modo sostanziale; in occasione delle nuove modifiche, per ragioni di chiarezza è opportuno procedere ad un rimaneggiamento ed a una semplificazione di detto regolamento, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 25 ottobre 1996(2);

(3) il presente regolamento non riguarda i contingenti tariffari per i prodotti agricoli consolidati al GATT contemplati dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round(3);

(4) in seguito alle riduzioni dei dazi doganali convenute nel quadro del GATT, alcuni prodotti, in precedenza contemplati dal regolamento (CE) n. 1808/95, possono nel frattempo essere importati in esenzione di dazi doganali; non è pertanto opportuno includerli nel presente regolamento;

(5) per quanto riguarda la carta da giornale (numero d'ordine 09.0015), la Comunità ha concluso con il Canada un accordo sotto forma di scambio di lettere che prevede l'apertura di un contingente tariffario di 650000 t, di cui 600000 t, conformemente all'articolo XIII del GATT, riservate fino al 30 novembre di ogni anno solo ai prodotti provenienti dal Canada; tale accordo prevede inoltre l'obbligo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada, in caso di esaurimento prima della scadenza di un determinato anno;

(6) in base all'offerta che ha presentato nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e parallelamente al suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal 1971 la Comunità europea ha concesso ai prodotti manufatti di iuta e di cocco, originari di alcuni paesi in via di sviluppo, preferenze tariffarie consistenti in una riduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune e, dal 1978 al 31 dicembre 1994, in esenzione totale di tali dazi;

(7) dopo l'entrata in vigore il 1o gennaio 1995 del nuovo SPG, la Comunità ha proceduto a titolo autonomo, in margine al GATT, con regolamenti (CE) n. 764/96(4) e (CE) n. 1401/98(5), all'apertura per determinati quantitativi di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per prodotti manufatti di iuta e di cocco, fino al 31 dicembre 1999; l'SPG è stato prolungato con regolamento (CE) n. 2820/98(6) fino al 31 dicembre 2001 e risulta pertanto necessario prolungare anche questo regime fino al 31 dicembre 2001;

(8) nell'ambito delle relazioni esterne, la Comunità si è impegnata nei confronti della Svizzera ad aprire ogni anno, per periodi che vanno dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo, un contingente tariffario in esenzione da dazi, per diversi trattamenti di alcuni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo; conformemente alla clausola della nazione più favorita, la Svizzera e altri paesi terzi possono beneficiare di tale contingente;

(9) per alcuni prodotti fatti a mano e per i tessuti lavorati su telai a mano, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione di dazi; l'ammissione al beneficio di tali contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione, alle autorità doganali della Comunità, di un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità competente del paese beneficiario, che attesti che le merci sono fatte a mano o, se del caso, lavorate su telai a mano;

(10) per il buon funzionamento del regime, è necessaria una definizione dei "prodotti fatti a mano";

(11) occorre prevedere un sistema di aggiornamento per quanto riguarda le informazioni sulle autorità governative abilitate a rilasciare i certificati di autenticità;

(12) l'applicazione corretta dei regimi per i prodotti fatti a mano nonché per i tessuti lavorati su telai a mano implica la possibilità di una revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio in caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa, nonché metodi di cooperazione amministrativa per controllare l'emissione dei certificati di autenticità;

(13) il beneficio dei contingenti tariffari per i prodotti fatti a mano e i tessuti lavorati su telai a mano può essere concesso ai paesi in via di sviluppo nel quadro dell'SPG; è opportuno prevedere che la Commissione, su richiesta ufficiale del paese candidato e dopo aver ottenuto il parere del comitato del codice doganale, possa aggiungere all'elenco dei beneficiari nuovi paesi, contemplati dal sistema SPG, che offrono le garanzie necessarie in materia di controllo dell'autenticità di tali prodotti;

(14) in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari; occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti contingenti di tutti gli importatori della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote dei dazi previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento;

(15) il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(7), ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

(16) è opportuno, per ragioni di rapidità e di efficacia che la comunicazione fra gli Stati membri e i servizi della Commissione avvenga, nella misura del possibile, per via elettronica;

(17) le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, nonché gli adattamenti dei volumi e delle aliquote dei dazi dei contingenti derivanti dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione non comportano alcuna modifica sostanziale; per motivi di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adattamenti tecnici al presente regolamento;

(18) è opportuno adottare il presente regolamento in caso di modifica degli accordi esistenti nell'ambito del GATT, comprese le riduzioni delle aliquote dei dazi doganali e, per quanto riguarda i prodotti manufatti di iuta e di cocco, in caso di prolungamento dell'SPG; è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa apportare, previo parere del comitato del codice doganale, le modifiche corrispondenti alle disposizioni del presente regolamento, ivi compresi i suoi allegati, purché le modifiche convenute stabiliscano i prodotti che possono essere ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari, nonché i relativi volumi, dazi e periodi contingentali, come pure, se del caso, le rispettive condizioni di rilascio;

(19) può essere presa in considerazione l'armonizzazione delle definizioni dei prodotti fatti a mano e quelli lavorati su telai a mano e dei certificati di autenticità; occorre prevedere che la Commissione, previo parere del comitato del codice doganale, possa adattare le sudette definizioni e sostituire i modelli di cui agli allegati VI e VII;

(20) le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione(8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

REGIME GENERALE

Articolo 1

1. I prodotti elencati negli allegati da I a V beneficiano di riduzioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per i periodi e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nei summenzionati allegati.

2. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(9), è applicabile per il calcolo del controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in euro per gli Stati membri diversi da quelli indicati nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(10).

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI CONTINGENTI TARIFFARI

Sezione 1

Contingente tariffario per la carta da giornale

Articolo 2

1. A decorrere dal 30 novembre di ogni anno le rimanenze dei volumi contingentali indicati nell'allegato I per la carta da giornale, che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre o che non possono esserlo entro il 31 dicembre, possono servire per le importazioni dei prodotti in questione provenienti dal Canada o da un altro paese terzo.

2. Qualora il contingente consolidato di 600000 t in provenienza dal Canada sia esaurito e non sia stato aperto alcun contingente autonomo superiore a 30000 t per il resto dell'anno civile, al contingente consolidato viene aggiunta da parte della Commissione un'aliquota supplementare del 5 %. La Commissione pubblica l'aumento del contingente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Sezione 2

Contingenti tariffari per le merci fatte a mano o lavorate su telai a mano

Articolo 3

Il beneficio dei contingenti tariffari per le merci fatte a mano è riservato ai prodotti di cui all'allegato IV, accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità governativa competente del paese beneficiario e conforme al modello figurante nell'allegato VI.

Articolo 4

Il beneficio dei contingenti tariffari per le merci lavorate su telai a mano è riservato ai prodotti di cui all'allegato V, accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'autorità governativa competente del paese beneficiario e conforme al modello figurante nell'allegato VII. Tali merci devono recare all'inizio e alla fine di ciascuna pezza un marchio ammesso dalle suddette autorità o, a titolo di deroga, un piombo ammesso dalle autorità del paese di fabbricazione apposto su ogni pezza.

Articolo 5

I prodotti di cui agli articoli 3 e 4 devono essere trasportati direttamente dal paese di fabbricazione nella Comunità

A tale riguardo, sono considerate trasportate direttamente:

a) le merci il cui trasporto viene effettuato senza passare attraverso il territorio di un paese non membro della Comunità; gli scali nei porti di paesi non membri della Comunità non interrompono il trasporto diretto, a condizione che le merci non vi siano trasbordate;

b) le merci il cui trasporto viene effettuato passando attraverso il territorio di uno o più paesi non membri della Comunità, o con trasbordo in uno di questi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi o il trasbordo si effettuino sotto la scorta di un solo titolo di trasporto emesso nel paese di fabbricazione.

Sezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa per le merci fatte a mano o lavorate su telai a mano

Articolo 6

1. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 può in qualsiasi momento essere oggetto di revoca temporanea, totale o parziale, nel caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di autenticità.

2. La revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, dopo adeguate consultazioni preventive effettuate dalla Commissione con il paese beneficiario interessato.

3. a) In caso di applicazione della procedura di revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, una comunicazione nella quale indica che sussistono fondati dubbi sull'ammissibilità a beneficiare dell'applicazione del presente regolamento, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori interessati.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente regolamento è considerata non sorta, a meno che essa non lo sia dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione non riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente menzionati, o a meno che non sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 7

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio preposte al rilascio dei certificati di autenticità, i facsimili delle impronte dei sigilli usati da dette autorità e i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati. Detti sigilli sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione comunica queste informazioni se possibile, per via elettronica, alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, i nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione che possono rilasciare detto certificato di autenticità e, se del caso, la data in cui i nuovi paesi beneficiari hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. Il controllo a posteriori dei certificati di autenticità viene effettuato per sondaggio ovvero ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono una copia del certificato di autenticità all'autorità pubblica competente del paese beneficiario di esportazione, indicando eventualmente i motivi di merito e di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato di autenticità la fattura o una copia della stessa e ogni altro eventuale documento probatorio. Forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute nel certificato di autenticità.

Qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Comunità propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

5. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione del paragrafo 1, il controllo viene effettuato e i risultati sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro sei mesi al massimo. Essi devono permettere di appurare se il certificato di autenticità contestato riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono effettivamente beneficiare del contingente tariffario.

6. Nel caso di dubbi fondati e in assenza di risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 5, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione, alle autorità competenti viene inviata una seconda comunicazione. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente articolo, il paese d'esportazione beneficiario effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare alle inchieste.

8. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di autenticità, le copie dei certificati ed eventualmente i relativi documenti di esportazione sono conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

TITOLO III

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Articolo 8

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

La comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione a tal fine avviene, nella misura del possibile, per via elettronica.

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti tariffari nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e, in particolare:

a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui siano necessari in seguito alle modifiche della nomenclatura combinata o dei codici TARIC,

b) gli adattamenti necessari in seguito:

- alla conclusione da parte del Consiglio di accordi o scambi di lettere nell'ambito dell'accordo GATT o al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nei confronti di taluni paesi nell'ambito dell'accordo GATT o

- del prolungamento del sistema di preferenze generalizzate per quanto riguarda i prodotti di iuta e di cocco,

c) l'aggiunta di paesi in via di sviluppo agli elenchi contenuti negli allegati IV e V, previa richiesta ufficiale del paese candidato che offra le garanzie necessarie in materia di controllo dell'autenticità di tali prodotti,

d) le modifiche e gli adattamenti delle definizioni dei prodotti fatti a mano e quelli lavorati su telai a mano nonché dei modelli per i certificati di autenticità

sono decisi secondo la preceduta prevista dall'articolo 10, paragrafo 2.

2. Le disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

- trasferire volumi preferenziali non utilizzati da un esercizio contingentale all'altro;

- modificare il calendario previsto negli accordi o negli scambi di lettere;

- sottoporre l'accesso a tali contingenti a certificati d'importazione.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1808/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1808/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato VIII.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU L 176 del 27.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/98 del Consiglio (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1).

(2) GU C 332 del 7.11.1996, pag. 1.

(3) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

(4) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 1.

(5) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 1.

(6) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25).

(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

(10) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

ALLEGATO I

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI, CONSOLIDATI AL GATT

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando "ex" figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER IL TRATTAMENTO DI CERTI PRODOTTI TESSILI IN TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO DELLA COMUNITÀ(1)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando "ex" figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Per l'applicazione del presente contingente tariffario si intendono per:

a) "trattamento di perfezionamento":

- ai sensi delle lettere a) e c) della colonna 3, l'imbianchimento, la tintura, la stampa, il floccaggio, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura,

- ai sensi della lettera b) della colonna 3, la torcitura o filatura, la ritorcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura, ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

b) "valore aggiunto":

la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla normativa comunitaria in materia, e il valore in dogana che sarebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti, come sono stati esportati, fossero oggetto di un'importazione.

ALLEGATO III

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER I PRODOTTI MANUFATTI DI IUTA E DI COCCO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando "ex" figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO ((Sono considerati prodotti fatti a mano:

a) i prodotti dell'artigianato interamente fatti a mano;

b) i prodotti dell'artigianato che hanno la caratteristica di prodotti fatti a mano;

c) gli indumenti o gli altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o con i piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente a mano o con i piedi.))

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI TESSUTI LAVORATI SU TELAI A MANO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando "ex" figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Il beneficio di questi contingenti tariffari è riservato ai paesi seguenti:

Argentina, Bangladesh, Brasile, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Thailandia.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

TABELLA DI CORRISPONDENZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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