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Document 31999R2793

Regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica

GU L 337 del 30.12.1999, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2793/oj

31999R2793

Regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 30/12/1999 pag. 0029 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 2793/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

su talune procedure di applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) il Consiglio ha concluso un accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica, in prosieguo denominato "l'accordo", e ne ha deciso l'entrata in vigore in via provvisoria il 1o gennaio 2000 con la decisione 1999/753/CE(1);

(2) le preferenze tariffarie previste dall'accordo sono applicabili a prodotti originari della Repubblica del Sudafrica, a norma del protocollo 1 dell'accordo stesso;

(3) è necessario stabilire le procedure di applicazione di talune disposizioni dell'accordo;

(4) le aliquote dei dazi preferenziali che la Comunità deve applicare nell'ambito dell'accordo dovrebbero essere calcolate di norma in base all'aliquota convenzionale dei dazi stabilita nella tariffa doganale comune per i prodotti in questione; esse devono, comunque, essere calcolate a partire dall'aliquota dei dazi autonoma, qualora per i prodotti in questione non sia indicata alcuna aliquota convenzionale o il dazio autonomo sia inferiore a quello convenzionale; non è necessario includere nel presente regolamento i prodotti per i quali la tariffa doganale comune prevede un'esenzione dai dazi; il calcolo non deve essere basato in nessun caso sui dazi applicati per i contingenti tariffari convenzionali o autonomi;

(5) l'accordo stabilisce che taluni prodotti originari della Repubblica del Sudafrica possono essere importati nella Comunità, nei limiti dei contingenti tariffari, beneficiando di dazi ridotti o nulli; l'accordo indica i prodotti che possono beneficiare di queste misure tariffarie, precisando i volumi e i dazi; il metodo più adatto alla gestione dei contingenti tariffari per i prodotti del codice NC ex0406 si basa sulle licenze d'importazione e dovrebbe essere applicato dalla Commissione; gli altri contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti, in linea di massima, in base al principio del "primo arrivato primo servito" a norma degli articoli 308 bis - 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2);

(6) le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric e gli adeguamenti resi necessari dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e la Repubblica del Sudafrica non comportano modifiche sostanziali; per semplificare le procedure, è opportuno prevedere disposizioni che consentano alla Commissione, dopo aver sentito il parere del comitato del codice doganale di adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferitele dalla Commissione(3);

(7) per combattere le frodi, è opportuno prevedere disposizioni che consentano di istituire un sistema di sorveglianza nell'ambito delle importazioni preferenziali nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del dazio preferenziale nell'ambito dell'accordo, per "dazio effettivamente applicato" si intende:

- l'aliquota di dazio inferiore riportata nella colonna 3 o 4, tenuto conto dei periodi di applicazione menzionati nella colonna, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(4), o

- il dazio SPG a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999 - 31 dicembre 2001(5),

a seconda di quale sia inferiore. Comunque, l'espressione "dazio effettivamente applicato" non si riferisce a un dazio istituito nell'ambito di un contingente tariffario a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

2. Ai fini dell'allegato del presente regolamento, per "dazio della nazione più favorita" si intende l'aliquota di dazio inferiore riportata nella colonna 3 0 4, tenuto conto dei periodi di applicazione indicati nella colonna, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, l'aliquota di dazio preferenziale definitiva calcolata conformemente al presente regolamento viene arrotondata al primo decimale.

4. I dazi preferenziali sono assimilati ad un'esenzione dai dazi, se il risultato della determinazione delle aliquote dei dazi preferenziali a norma del paragrafo 3 è uno dei seguenti:

- pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem, o

- pari o inferiore a 0,5 euro per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.

Articolo 2

1. I dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato, originari della Repubblica del Sudafrica, sono ridotti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nello stesso allegato. Fatto salvo l'articolo 8.

2. Tali contingenti tariffari sono gestiti a norma degli articoli 308 bis - 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

3. Le riduzioni dei dazi dei contingenti tariffari di cui all'allegato sono espresse in percentuale dei dazi doganali effettivamente applicati alle merci sudafricane, come indicato all'articolo 1, paragrafo 1 il giorno dell'entrata in vigore in via provvisoria dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione apre annualmente un contingente tariffario a dazio nullo per i formaggi e i latticini dei codici NC 04061020, 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 04063039, 0406 30 90, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 21, 04069050, 0406 90 69, 0406 90 78, 0406 90 86, 0406 90 87, 04069088, 0406 90 93 e 0406 90 99 originari della Repubblica del Sudafrica. Il volume annuo iniziale di questo contingente tariffario è di 5000 t. A tale volume si applica un tasso di crescita annuo del 5 %. La cifra ottenuta è arrotondata all'unità successiva.

Articolo 4

Dopo il primo anno, i contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono aumentati annualmente della percentuale indicata come tasso di crescita annuo nell'allegato.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 2-4, le modifiche e gli adeguamenti tecnici del presente adeguamento resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e la Repubblica del Sudafrica sono adottati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal Comitato del Codice doganale, in prosieguo denominato "il Comitato".

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote dei dazi preferenziali previste dall'accordo, diversi da quelle di cui all'articolo 2, sono soggetti a sorveglianza. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, decide a quali prodotti applicare la sorveglianza.

2. Si applica l'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente in modo tale da garantire l'osservanza del presente provvedimento.

Articolo 8

Il contingente tariffario che si riferisce al numero 09.1825 dell'allegato è aperto per la prima volta all'entrata in vigore dell'accordo CE/ZA "vini e alcolici".

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore dell'accordo(6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1).

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 (GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1).

(5) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

(6) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata dal Segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO

RELATIVO AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento. Ove sono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

>SPAZIO PER TABELLA>

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