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Dokumentum 31999R2609

Regolamento (CE) n. 2609/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999

GU L 316 del 10.12.1999., 39—39. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2609/oj

31999R2609

Regolamento (CE) n. 2609/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 10/12/1999 pag. 0039 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 2609/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999(2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98(4), e in particolare l'articolo 4,

(1) considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999(6);

(2) considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 dicembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 43,47 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

(5) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

(6) GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

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