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Document 31999L0090

Direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

GU L 300 del 23.11.1999, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/90/oj

31999L0090

Direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1999 pag. 0019 - 0021


DIRETTIVA 1999/90/CE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1999

che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova(4), stabilisce le norme che si applicano al pollame e alle uova da cova destinate a Stati membri o regioni degli Stati membri il cui statuto è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 della medesima direttiva;

(2) la decisione 93/152/CEE della Commissione, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle(5), è applicabile dal 1o gennaio 1995;

(3) di conseguenza, è opportuno modificare la direttiva 90/539/CEE del Consiglio e in particolare l'articolo 12;

(4) l'articolo 11 della citata direttiva contempla, per ragioni pratiche, un regime speciale per gli scambi intracomunitari di piccole partite di pollame; è tuttavia opportuno includere gli scambi di ratiti nelle disposizioni generali della direttiva;

(5) per l'importazione di pollame e uova da cova è opportuno modificare le norme commerciali applicabili ai paesi terzi per prevedere la possibilità di stabilire disposizioni supplementari che offrano, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle previste al capitolo II della direttiva 90/539/CEE e che contengano inoltre disposizioni relative all'introduzione di misure in materia di quarantena;

(6) occorre inoltre adattare la direttiva 90/539/CEE per tener conto delle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/539/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo: "3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.";

2) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le disposizioni di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all'articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme:

a) le uova da cova devono provenire da branchi che:

- non sono vaccinati, o

- sono vaccinati con vaccino inattivato, o

- sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:

- uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) e

- incubatori in cui i metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);

c) il pollame riproduttore e da reddito deve:

- non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle, e

- essere stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda d'origine o eventualmente nella stazione di quarantena deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato introdotto nell'azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e

- essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcatle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 32;

d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:

- se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui al terzo trattino della lettera c),

- se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 32.";

3) all'articolo 12, il paragrafo 4 è soppresso;

4) all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 32, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare due mesi.";

5) è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 27 bis

Fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24, la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura prevista all'articolo 32, di autorizzazione le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi agli articoli 20, 22, 23 e 24. Norme particolareggiate per siffatte importazioni saranno messe a punto con la medesima procedura. Dette norme devono offrire, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II della presente direttiva, compresi obbligatoriamente una quarantena e un test per individuare l'eventuale presenza dell'influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.";

6) l'articolo 32 è sostituito dal seguente "Articolo 32

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE(7), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita dall'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

5. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.";

7) l'articolo 33 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 33

1. La Commissione è assistita dal comitao veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE, composto dai rapresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

5. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU C 15 del 20.1.1996, pag. 13.

(2) GU C 261 del 9.9.1996, pag. 187.

(3) GU C 153 del 28.5.1996, pag. 46.

(4) GU L 303 del 31.9.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 59 del 12.3.1993, pag. 35.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

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