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Document 31999R2155

Regolamento (CE) n. 2155/1999 della Commissione, dell'11 ottobre 1999, recante misure transitorie nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la proroga della validità di taluni diritti di reimpianto

GU L 264 del 12.10.1999, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2155/oj

31999R2155

Regolamento (CE) n. 2155/1999 della Commissione, dell'11 ottobre 1999, recante misure transitorie nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la proroga della validità di taluni diritti di reimpianto

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 12/10/1999 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 2155/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1999

recante misure transitorie nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la proroga della validità di taluni diritti di reimpianto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 80, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) in materia di potenziale viticolo, qualsiasi reimpianto di vigneto è subordinato a un regime di diritti di reimpianto. Alcuni operatori detengono diritti scaduti tra il 31 dicembre 1998 e il 1o settembre 1999. Occorre riesaminare la situazione di penuria dei diritti disponibili e la situazione del mercato nel settore vitivinicolo. L'articolo 80, lettera a), del nuovo regolamento del Consiglio consente l'adozione di misure volte ad agevolare la transizione tra le vecchie e le nuove disposizioni. È quindi opportuno prorogare la validità dei suddetti diritti di reimpianto fino al 1o agosto 2000;

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità dei diritti di reimpianto con scadenza compresa tra il 31 dicembre 1998 e il 1o settembre 1999 è prorogata fino al 1o agosto 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 11 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

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