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Document 31999D0541

    1999/541/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1999 relativa all'importazione di ovini e caprini dalla Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE della Commissione [notificata con il numero C(1999) 2433] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 207 del 6.8.1999, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/541/oj

    31999D0541

    1999/541/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1999 relativa all'importazione di ovini e caprini dalla Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE della Commissione [notificata con il numero C(1999) 2433] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 207 del 06/08/1999 pag. 0031 - 0032


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 luglio 1999

    relativa all'importazione di ovini e caprini dalla Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE della Commissione

    [notificata con il numero C(1999) 2433]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/541/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare gli articoli 3, 6 e 7,

    (1) considerando che la direttiva 91/68/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

    (2) considerando che la decisione 93/198/CEE della Commissione(4), modificata da ultimo dalla decisione 97/231/CE(5), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina;

    (3) considerando che la decisione 97/232/CE della Commissione(6), stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini;

    (4) considerando che tali elenchi possono essere modificati in qualsiasi momento per tener conto di nuove informazioni o dell'evolvere della situazione;

    (5) considerando che una recente missione veterinaria della Commissione ha appurato che i servizi veterinari della Bulgaria controllano efficacemente l'intero territorio;

    (6) considerando che dal settembre 1996 non sono stati registrati in Bulgaria casi di vaiolo degli ovini;

    (7) considerando che da due anni il paese è indenne dall'afta epizootica;

    (8) considerando che è possibile autorizzare le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati alla macellazione immediata, senza che ciò comporti un rischio di diffusione di tali malattie;

    (9) considerando che si ritiene necessario mantenere la restrizione sull'importazione di animali vivi delle specie ovina e caprina per il corridoio di venti chilometri lungo il confine con la Turchia;

    (10) considerando che la decisione 97/232/CE dev'essere modificata di conseguenza;

    (11) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri autorizzano le importazioni dalla Bulgaria di animali domestici delle specie ovina e caprina destinati alla macellazione immediata.

    Articolo 2

    L'allegato della decisione 97/232/CE è modificato come segue:

    nella parte 2, l'espressione "sospensione temporanea dell'autorizzazione dovuta alla situazione zoosanitaria" è sostituita da "esclusa la zona della larghezza di 20 km, nelle province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali, lungo il confine con la Turchia.Gli animali indicati nel certificato di cui alla decisione 93/198/CEE devono essere sottoposti a:

    - un periodo di 14 giorni di quarantena pre-esportazione in locali ufficialmente approvati dall'autorità centrale competente del paese di esportazione e che siano soggetti al controllo di un veterinario ufficiale e sorvegliati in modo tale da evitare contatti diretti o indiretti tra gli animali da esportare ed altri animali fissipedi;

    - un test sierologico relativo agli anticorpi dell'afta epizootica che abbia dato risultati negativi e che sia stato effettuato non prima degli otto giorni precedenti l'isolamento dell'animale."

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

    (4) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 34.

    (5) GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 22.

    (6) GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43.

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