Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1366

    Regolamento (CE) n. 1366/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

    GU L 162 del 26.6.1999, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000; abrog. impl. da 32000R1384

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1366/oj

    31999R1366

    Regolamento (CE) n. 1366/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0030 - 0030


    REGOLAMENTO (CE) N. 1366/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 1999

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1348/98(4), ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi per il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000;

    (2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2224/92 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

    In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta nelle isole Canarie ovvero dell'aiuto comunitario per i prodotti in provenienza dal resto della Comunità, è fissato a 50 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

    (2) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

    (3) GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 89.

    (4) GU L 184 del 27.6.1998, pag. 15.

    Top