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Document 31999L0026

Direttiva 1999/26/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 118 del 6.5.1999, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/26/oj

31999L0026

Direttiva 1999/26/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1999 pag. 0032 - 0035


DIRETTIVA 1999/26/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE del Consiglio relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(1), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,

vista la direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(2), in particolare l'articolo 3,

(1) considerando che la direttiva 93/94/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;

(2) considerando che l'evoluzione tecnica consente di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/94/CEE; che pertanto, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione del veicolo completo, appare opportuno chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva;

(3) considerando che, a tale scopo, è necessario adeguare le prescrizioni relative alle condizioni di carico dei veicoli quando si effettua la misura dell'inclinazione e quelle relative alle dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei quadricicli muniti di carrozzeria, come pure adattare la figura 1 alla posizione effettiva dei veicoli nel corso delle prove e specificare meglio taluni riferimenti contenuti nella scheda informativa;

(4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/94/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati membri non possono:

- rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

(2) GU L 311 del 14.12.1993, pag. 83.

(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(4) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

ALLEGATO

1. Il punto 1.1 è sostituito dal seguente: "1.1. Ciclomotori e quadricicli leggeri senza carrozzeria.".

2. Il punto 1.2 è sostituito dal seguente: "1.2. Motocicli e tricicli con potenza massima non superiore a 15 kW e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri senza carrozzeria.".

3. Il punto 1.3 e sostituito dal seguente: "1.3. Tricicli con potenza massima superiore a 15 kW, quadricicli leggeri muniti di carrozzeria e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri muniti di carrozzeria.".

4. Il punto 3.l.2 è sostituito dal seguente: "3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30 °, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto;".

5. Il punto 3.l.3 è sostituito dal seguente: "3.1.3. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 15 °, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso;".

6. Il punto 4.1 è sostituito dal seguente: "4.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a veicolo scarico.".

7. Il punto 5.1 è sostituito dal seguente: "5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 0,20 m, oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.".

8. La figura 1 è sostituita dalla figura seguente:

"Figura 1

>PIC FILE= "L_1999118IT.003402.EPS">

Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo orizzontale)".

9. L'appendice 1 è sostituita dal testo seguente:

"Appendice 1

Scheda informativa concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione per quanto concerne l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve riportare le informazioni che figurano ai punti seguenti dell'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A:

- 0.1,

- 0.2,

- 0.4 a 0.6,

- 2.2,

- 2.2.1,

- 9.6,

- 9.6.1.".

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