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Document 31999L0023
Commission Directive 1999/23/EC of 9 April 1999 adapting to technical progress Council Directive 93/33/EEC on protective devices intended to prevent the unauthorised use of two- or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)
Direttiva 1999/23/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 1999/23/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 104 del 21.4.1999, p. 13–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0168
Direttiva 1999/23/CE della Commissione, del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 21/04/1999 pag. 0013 - 0015
DIRETTIVA 1999/23/CE DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote(1), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, vista la direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote(2), in particolare l'articolo 4, (1) considerando che la direttiva 93/33/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva; (2) considerando che l'evoluzione tecnica consente di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/33/CEE; che, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione globale, è quindi necessario chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva; (3) considerando che, a tal fine, è opportuno adeguare le prescrizioni relative all'angolo di bloccaggio dello sterzo sui quadricicli e quelle relative al ritiro della chiave dai dispositivi del tipo 3 destinati ad essere montati sui tricicli o sui quadricicli; che, inoltre, è opportuno consentire l'installazione, sui veicoli a motore a due o tre ruote, di un dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato omologato per i veicoli a motore a quattro ruote; (4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 93/33/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri non possono: - rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote o di un tipo di dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato, - rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato, per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato, se tali dispositivi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/33/CEE, come modificata dalla presente direttiva. 2. A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti il dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato e di qualsiasi tipo di dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/33/CEE, come modificata dalla presente direttiva. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1999. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. (2) GU L 188 del 29.7.1993, pag. 32. (3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (4) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25. ALLEGATO 1. Al punto 3.1 è aggiunto il testo seguente: "L'installazione di dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato omologati conformemente alla direttiva 74/61/CEE, per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1 è consentita anche sui veicoli a motore a due o tre ruote." 2. Il punto 3.11 è sostituito dal seguente: "3.11. Se è del tipo 1, 2 o 3, il dispositivo di protezione deve essere progettato in modo da poter bloccare lo sterzo soltanto con un angolo di almeno 20° verso la sinistra e/o la destra, rispetto alla posizione di avanzamento in linea retta, ad eccezione dei dispositivi destinati ad essere montati sui tricicli e sui quadricicli." 3. Il punto 4.1.2 è sostituito dal seguente: "4.1.2. Nel caso di dispositivi di protezione del tipo 3, il chiavistello deve poter essere precaricato soltanto con un atto deliberato dell'utilizzazione del veicolo combinato o aggiunto alla rotazione della chiave. Fatte salve le condizioni di cui al punto 3.2.3 e salvo nel caso dei tricicli e dei quadricicli, la chiave non deve poter essere ritirata quando il chiavistello sia stato precaricato."