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Document 31999R0804
Commission Regulation (EC) No 804/1999 of 16 April 1999 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal originText with EEA relevance
Regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animaleTesto rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animaleTesto rilevante ai fini del SEE
GU L 102 del 17.4.1999, p. 58–63
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470
Regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animaleTesto rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 17/04/1999 pag. 0058 - 0063
REGOLAMENTO (CE) N. 804/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1999 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 508/1999 della Commissione(2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8; considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare; considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari; considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore); considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi; considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele; considerando che lincomicina e ceftiofur devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90; considerando che melissae aetheroleum, centellae asiaticae extractum, stricnina, 1-metil-2-pirrolidone, etamsylato, enilconazolo e cefacetrile devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90; considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, acido ossolinico, cefacetrile e tiamfenicolo devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90; considerando che in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definitivo nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere esteso per nafcillin e cefapirina; considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio(3), modificata dalla direttiva 93/40/CEE(4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. (2) GU L 60 del 9.3.1999, pag. 16. (3) GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1. (4) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31. ALLEGATO A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato: 1. Agenti antinfettivi 1.2. Antibiotici 1.2.2. Cefalosporine ">SPAZIO PER TABELLA>" 1.2.9. Lincosamidi ">SPAZIO PER TABELLA>" B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato: 2. Composti organici ">SPAZIO PER TABELLA>" 6. Sostanze di origine vegetale ">SPAZIO PER TABELLA>" C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato: 1. Agenti antinfettivi 1.2. Antibiotici 1.2.4. Cefalosporine ">SPAZIO PER TABELLA>" 1.2.6. Quinoloni ">SPAZIO PER TABELLA>" 1.2.10. Penicilline ">SPAZIO PER TABELLA>" 1.2.11. Florfenicolo e composti associati ">SPAZIO PER TABELLA>" 1.2.13. Lincosamidi ">SPAZIO PER TABELLA>"