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Document 31999D0040

1999/40/CE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1998 che abroga la decisione 96/276/CE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 4340] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 11 del 16.1.1999, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/40(1)/oj

31999D0040

1999/40/CE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1998 che abroga la decisione 96/276/CE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 4340] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/1999 pag. 0048 - 0048


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1998 che abroga la decisione 96/276/CE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 4340] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che in seguito alla presenza di tossina diarroica in molluschi bivalvi originari della Tunisia e importati nella Comunità la Commissione ha adottato la decisione 96/276/CE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari della Tunisia (3),

considerando che esperti della Commissione hanno effettuato una missione in Tunisia per valutare le misure di protezione attuate dalle autorità tunisine;

considerando che tali misure di protezione e le garanzie sanitarie offerte dalle autorità tunisine sono sufficienti a consentire di riprendere le importazioni di molluschi bivalvi dalla Tunisia;

considerando che la decisione della Commissione 98/569/CE (4) stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia;

considerando che è quindi d'uopo abrogare la decisione 96/276/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/276/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU L 103 del 26. 4. 1996, pag. 56.

(4) GU L 277 del 14. 10. 1998, pag. 31.

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