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Document 31998L0066

    Direttiva 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 257 del 19.9.1998, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/66/oj

    31998L0066

    Direttiva 98/66/CE della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 257 del 19/09/1998 pag. 0035 - 0036


    DIRETTIVA 98/66/CE DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1998 che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

    previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

    considerando che la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3), modificata dalla direttiva 96/83/CE (4), elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti nei prodotti alimentari;

    considerando che la direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (5), fissa i requisiti di purezza per gli edulcoranti citati nella direttiva 94/35/CE;

    considerando che, alla luce del progresso tecnico, è necessario modificare i requisiti di purezza fissati dalla direttiva 95/31/CE per l'isomalt (E 953); che di conseguenza occorre adeguare tale direttiva;

    considerando che occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi degli edulcoranti così come indicate nel Codex Alimentarius e dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (JEFCA);

    considerando che gli additivi alimentari preparati con metodi o materie prime significativamente diversi da quelli previsti nella valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva devono essere sottoposti al giudizio del comitato che ne effettua una valutazione completa con particolare riguardo di purezza;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell'allegato della direttiva 95/31/CE il testo relativo all'E 953 - isomalt è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1998.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

    (2) GU L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1.

    (3) GU L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

    (4) GU L 48 del 19. 2. 1997, pag. 16.

    (5) GU L 178 del 28. 7. 1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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