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Document 31998D0517

98/517/CE: Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz [notificata con il numero C(1998) 1609] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 232 del 19.8.1998, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/517/oj

31998D0517

98/517/CE: Decisione della Commissione del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz [notificata con il numero C(1998) 1609] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 232 del 19/08/1998 pag. 0012 - 0013


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1998 su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz [notificata con il numero C(1998) 1609] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/517/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1);

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite (SNG TES) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a tale norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 98/13/CE e i requisiti della altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE (2) e 89/336/CEE (3) del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

(2) GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(3) GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

Riferimento alla norma armonizzata applicabile

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands

[Stazioni terrestri e sistemi per satelliti (SES); stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite (SNG TES) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR30 - dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (1).

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea

DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)

200, rue de la Loi/Wetstraat

B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

(1) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

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