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Document 31998R1624

    Regolamento (CE) n. 1624/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    GU L 210 del 28.7.1998, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1624/oj

    31998R1624

    Regolamento (CE) n. 1624/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 1624/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (3), gli Stati membri possono applicare una o più superfici di base nazionali; che in tal caso gli Stati membri possono scegliere di suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base e di concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;

    considerando che gli Stati membri sono tenuti a notificare prima del 15 maggio ai produttori e alla Commissione il ricorso a questa opzione e il modo in cui essi intendono applicare le misure;

    considerando che l'esperienza acquisita nel 1997 ha dimostrato che la data 15 maggio non è adeguata;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede che i produttori sono obbligati a mettere a riposo una percentuale annualmente prestabilita dei loro seminativi; che i produttori beneficiano di pagamenti compensativi per le terre messe a riposo oltre alla quota obbligatoria; che la superficie messa a riposo non può tuttavia superare quella destinata ai seminativi per la quale è richiesto un pagamento compensativo; che le superfici messe a riposo su base obbligatoria o volontaria possono essere destinate ad usi non alimentari, tra i quali l'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa offre, in certe regioni, possibilità interessanti di diversificazione;

    considerando che è opportuno consentire alle autorità nazionali di favorire ulteriormente tali produzioni adattando i regimi di aiuti nazionali che coprono parzialmente i costi di introduzione di tali colture pluriennali;

    considerando che una superficie sufficiente per azienda è necessaria affinché la coltivazione di tali piante energetiche sia fattibile; che è opportuno prevedere in tal caso che la superficie messa a riposo sulla quale vengano effettuate colture pluriennali destinate alla produzione di biomasse possa superare quella destinata ai seminativi;

    considerando che è opportuno prorogare di 12 mesi il periodo di 60 mesi durante i quali i produttori che hanno messo a riposo delle terre ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 (4) hanno potuto proseguire tale ritiro per evitare la rimessa a coltura di tali terre o di mettere in difficoltà i produttori che hanno iniziato a coltivare su tali terre determinate piante energetiche;

    considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1765/92,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, paragrafo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «Lo Stato membro che decida di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo deve notificare ai produttori e alla Commissione, entro il 15 settembre, la scelta effettuata, nonché le relative modalità d'applicazione.»

    2) L'articolo 7 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti nazionali fino al 50 % del costo di introduzione di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa su terre messe a riposo.»;

    b) al paragrafo 6, primo comma, il testo seguente è aggiunto:

    «Tuttavia, quando la superficie messa a riposo è utilizzata per colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa, gli Stati membri possono autorizzare i produttori a mettere a riposo una superficie superiore a quella destinata ai seminativi per la quale è richiesto un pagamento compensativo.»:

    c) al paragrafo 6, secondo comma i termini «60 mesi» sono sostituiti da «72 mesi».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 3.

    (2) GU C 210 del 6. 7. 1998.

    (3) GU L 181 dell' 1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3).

    (4) GU L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 950/97 (GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1).

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