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Document 31998D0437

98/437/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti [notificata con il numero C(1998) 1611] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 194 del 10.7.1998, p. 39–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/437/oj

31998D0437

98/437/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti [notificata con il numero C(1998) 1611] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 10/07/1998 pag. 0039 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti [notificata con il numero C(1998) 1611] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/437/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Pannelli destinati all'uso come finiture interne o esterne, come elementi completi per la protezione dal fuoco di pareti e soffitti.

Controsoffitti (kit) destinati all'uso come finiture interne o esterne per la protezione dal fuoco dei soffitti.

Pannelli destinati all'uso come elementi di rinforzo esterni o interni per pareti e soffitti.

Piastrelle e pannelli, di materiali friabili, destinati all'uso come finiture interne o esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di protezione contro le ferite accidentali causate da oggetti taglienti.

Controsoffitti (kit) destinati all'uso come finiture interne o esterne per soffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'impiego.

Piastrelle e pannelli destinati all'uso in controsoffitti interni o esterni soggetti ai requisiti di sicurezza d'impiego.

Profili speciali e strutture di sospensione destinate a sostenere le pareti interne o esterne o le finiture dei soffitti e i controsoffitti soggetti ai requisiti di sicurezza d'uso.

Rivestimenti in rotoli per pareti, rivestimenti interni per soffitti costituiti di materiali delle classi A (1), B (2), C (3), A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture interne in pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Scidule e piastre costituite di materiali delle classi A (4), B (5), C (6), A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture esterne in pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Controsoffitti (kit) che utilizzano componenti costituiti di materiali delle classi A (7), B (8), C (9), A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture interne ed esterne per soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Piastrelle, tavole in vista e pannelli costituti di materiali delle classi A (10), B (11), C (12), A (senza prove), D, E e F, destinati all'uso come finiture interne ed esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Profili speciali e strutture di sospensione costituiti di materiali delle classi A (13), B (14), C (15), A (senza prove), D, E e F, destinati a sostenere le pareti interne o esterne o le finiture dei soffitti o i controsoffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Controsoffitti (kit), destinati all'uso come finiture interne o esterne per soffitti soggetti alle norme sulle sostanze pericolose (16).

Piastrelle, scidule, tavole in vista, piastre di rivestimento e pannelli destinati all'uso come finiture interne o esterne per pareti e soffitti soggetti, eventualmente, alle norme sulle sostanze pericolose (17).

Controsoffitti (kit) destinati all'uso come finiture interne o esterne in pareti e soffitti per altri usi definiti nel mandato (18).

Rivestimenti in rotoli per pareti, rivestimenti interni per soffitti, piastrelle, scidule, tavole in vista, piastre e pannelli destinati all'uso come finiture interne o esterne in pareti e soffitti per altri usi definiti nel mandato (19).

Profili speciali e strutture di sospensione destinate all'uso come sostegno di pareti interne o esterne, finiture di soffitti o controsoffitti per altri usi definiti nel mandato (20).

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(2) In particolare le sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio e successive modifiche.

(3) Gli altri possibili usi previsti dal mandato sono: controllo del vapore, controllo della permeabilità, controllo acustico e controllo termico.

ALLEGATO II

Rivestimenti in rotoli per pareti, rivestimenti interni per soffitti, piastrelle costituiti di materiali delle classi A (1), B (2) e C (3), destinati all'uso come finiture interne per pareti o soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Scidule e piastre di rivestimento costituite di materiali delle classi A (4), B (5) e C (6) destinati all'uso come finiture esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Controsoffitti (kit) che utilizzano componenti costituiti di materiali delle classi A (7), B (8) e C (9) destinati all'uso come finiture interne ed esterne per soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Piastrelle, tavole in vista e pannelli costituiti di materiali delle classi A (10), B (11) e C (12) destinati all'uso come finiture interne ed esterne per pareti e soffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

Profili speciali e strutture di sospensione costituite di materiali delle classi A (13), B (14) e C (15) destinate a sostenere le pareti interne o esterne o le finiture dei soffitti o i controsoffitti soggetti ai requisiti di reazione al fuoco.

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

ALLEGATO III

Nota: per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (1/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (2/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (3/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (4/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE PER PARETI E SOFFITTI (5/5)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Condizioni che il CEN deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

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