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Document 21998A0624(01)
Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Moldova - Protocol on mutual assistance between administrative authorities in customs matters - Final Act - Joint Declarations - Exchange of Letters
Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia - Protocollo relativo all'assistenzia reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere
Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia - Protocollo relativo all'assistenzia reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere
GU L 181 del 24.6.1998, p. 3–48
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016; abrogato da 22014A0830(01)
Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia - Protocollo relativo all'assistenzia reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 24/06/1998 pag. 0003 - 0048
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldavia ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati «Stati membri», e la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità», da una parte, e la REPUBBLICA DI MOLDAVIA, dall'altra, CONSIDERATI i legami che uniscono la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia nonché i loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica di Moldavia desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Moldavia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento VSVE di Helsinki del 1992 intitolato «Le sfide del cambiamento», RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldavia, si contribuirà a tutelare la pace e la stabilità nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo, RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, PRENDENDO ATTO degli sforzi compiuti dalla Repubblica di Moldavia per creare sistemi politici ed economici che rispettino lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, e del fatto che nella Repubblica di Moldavia è in vigore un regime pluripartitico che prevede elezioni libere e democratiche nonché una liberalizzazione economica, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione sia indissociabile dal e contribuisca al proseguimento e al completamento delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Moldavia, nonché all'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra la Moldavia e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la progressiva integrazione della Moldavia nel sistema commerciale internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), COMPIACENDOSI E PRENDENDO ATTO dell'importanza delle iniziative prese dalla Moldavia per passare dall'economia centralizzata dei paesi a commercio di Stato a un'economia di mercato, CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti le imprese, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti in questo settore, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 È istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di relazioni politiche, - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti per incoraggiare uno sviluppo economico sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione a carattere legislativo, economico, sociale, finanziario e culturale, - sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 2 Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo. Articolo 3 Le parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità nell'area dell'ex Unione sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati «Stati indipendenti») mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo. Articolo 4 Le parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in Moldavia sarà ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilità di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il titolo III e l'articolo 48, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 82 può fare alle parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potrà procedere soltanto previo accordo tra le parti conformemente alle rispettive procedure. Le parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dalla Moldavia nell'attuare le riforme economiche orientate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio. Articolo 5 Le parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Repubblica di Moldavia al GATT. Il primo esame avverrà dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui la Repubblica di Moldavia diventerà parte contraente del GATT. TITOLO II DIALOGO POLITICO Articolo 6 Le parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Moldavia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzerà i vincoli della Repubblica di Moldavia con la Comunità, e quindi con l'intera Comunità delle nazioni democratiche. La convergenza economica, raggiunta grazie al presente accordo, consentirà di intensificare le relazioni politiche; - condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità; - impegnerà le parti a collaborare per il rafforzamento della stabilità e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti. Articolo 7 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione e, previo mutuo accordo, in altre occasioni. Articolo 8 Le parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Repubblica di Moldavia e della Comunità; - avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc.; - scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa; - utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo politico. Articolo 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione istituito a norma dell'articolo 87. TITOLO III SCAMBI DI MERCI Articolo 10 1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti i settori per quanto riguarda: - i dazi e gli oneri doganali applicati alle importazioni e alle esportazioni, compresi i relativi metodi di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e gli altri oneri interni di qualsiasi tipo applicati direttamente o indirettamente ai beni importati; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le regole in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione e uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 3 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Moldavia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Moldavia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo. Articolo 11 1. Le parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il proprio territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte. 3. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le parti. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le parti. Articolo 12 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le parti ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformità alla propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione. Articolo 13 Le merci originarie della Moldavia e della Comunità sono importate, rispettivamente, nella Comunità e in Moldavia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea. Articolo 14 1. I prodotti del territorio di una parte importati nel territorio dell'altra parte non sono soggetti né direttamente né indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili. 2. A questi prodotti è inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, l'offerta in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto. Articolo 15 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le parti: i) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5; ii) Articolo VIII; iii) Articolo IX; iv) Articolo X. Articolo 16 Le merci sono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato. Articolo 17 1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle parti in quantità talmente aumentata e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Moldavia, a seconda dei casi, possono adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Moldavia, a seconda dei casi, fornisce al comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il comitato di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure adottare altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Articolo 18 Nessuna disposizione del presente titolo, e in particolare l'articolo 17, pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali sarà adottata la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo. Articolo 19 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti. Articolo 20 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un accordo a parte siglato il 14 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1993. Articolo 21 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 13. 2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità, da un lato, e della Repubblica di Moldavia, dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le parti. Articolo 22 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Ove necessario, il commercio in materiale nucleare sarà soggetto alle disposizioni di uno specifico accordo che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Moldavia. TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI CAPITOLO I CONDIZIONI DI LAVORO Articolo 23 1. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini moldavi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in Moldavia, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. Articolo 24 Coordinamento della previdenza sociale Le parti concludono accordi al fine di: i) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità moldava legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che: - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri siano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica; - tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori; ii) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in Moldavia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Moldavia un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo i). Articolo 25 Le misure adottate in conformità dell'articolo 24 bis non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra la Moldavia e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Moldavia o degli Stati membri. Articolo 26 Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione. Articolo 27 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn. Articolo 28 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 23, 26 e 27. CAPITOLO II CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO E L'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ Articolo 29 1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società moldave che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi. b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle controllate delle società moldave stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie. c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle sedi secondarie delle società moldave stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sedi secondarie di società dei paesi terzi. 2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi. b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, la Moldavia concede alle controllate e alle sedi secondarie di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e sedi secondarie oppure, se migliore, alle società o sedi secondarie di paesi terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le controllate di società dell'altra parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le società stabilite nella Comunità e in Moldavia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento. Articolo 30 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 101, le disposizioni dell'articolo 29 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attività intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna parte autorizza le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul proprio territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle controllate e sedi secondarie di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la predisposizione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali con qualunque mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di intese commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco; f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico. Articolo 31 Ai fini del presente accordo: a) per «società comunitaria» o «società moldava» s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia rispettivamente che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Moldavia rispettivamente. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Moldavia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Moldavia viene considerata una società rispettivamente comunitaria o moldava se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Moldavia; b) per «controllata» di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima; c) per «sede secondaria» di una società s'intende un centro d'affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, fermo restando che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione; d) per «diritto di stabilimento» s'intende il diritto per le società comunitarie o moldave ai sensi della lettera a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente in Moldavia o nella Comunità; e) per «attività» s'intende lo svolgimento di attività economiche; f) per «attività economiche» s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Moldavia stabiliti al di fuori della Comunità o della Moldavia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Moldavia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Moldavia, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Moldavia in conformità delle rispettive legislazioni. Articolo 32 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, a ciascuna parte non è impedito di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. Articolo 33 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo. Articolo 34 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I, una società comunitaria o moldava stabilita sul territorio della Moldavia o della Comunità rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Moldavia e della Comunità rispettivamente, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Moldavia, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società controllate o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno l'anno immediatamente precedente tale trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; - supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, consociata) di questa organizzazione che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra parte. Articolo 35 1. Le parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 43: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 50, il governo della Moldavia informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività in Moldavia delle sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Moldavia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione in Moldavia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di società comunitarie sul suo territorio e per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite in Moldavia più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite in Moldavia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso. CAPITOLO III FORNITURA TRANSNAZIONALE DI SERVIZI TRA LA COMUNITÀ E LA MOLDAVIA Articolo 36 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o moldave stabilite in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1. Articolo 37 Le parti collaborano al fine di sviluppare in Moldavia un settore terziario orientato verso il mercato. Articolo 38 1. Le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabile a una delle parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea di una o dell'altra parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa; d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o da società dell'altra parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Moldavia e viceversa. Articolo 39 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi negoziati, ove necessario, dalle parti come definite all'articolo 96 dopo l'entrata in vigore del presente accordo. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 40 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle autorità pubbliche. Articolo 41 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 40. Articolo 42 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società moldave e comunitarie. Articolo 43 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale sul commercio di servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi. Articolo 44 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Moldavia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS. Articolo 45 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Moldavia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 46 Fatto salvo il disposto dell'articolo 34, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa quale attribuzione del diritto a: - i cittadini degli Stati membri o della Moldavia a entrare o a soggiornare sul territorio rispettivamente della Moldavia o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le controllate o sedi secondarie comunitarie di società moldave a impiegare cittadini moldavi sul territorio della Comunità; - le controllate o sedi secondarie moldave di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità; - le società moldave o le controllate o sedi secondarie comunitarie di società moldave a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini moldavi che lavoreranno per conto e sotto il controllo di altre persone; - le società comunitarie o le sedi secondarie o controllate moldave di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri. TITOLO V PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE Articolo 47 1. Le parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Moldavia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II del titolo IV, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Moldavia né si rendono più restrittive le intese esistenti. 4. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Moldavia per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della valuta moldava ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale la Repubblica di Moldavia è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Moldavia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI. La Repubblica di Moldavia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in modo da perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo. La Repubblica di Moldavia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Moldavia provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o della Moldavia, ciascuna parte rispettivamente può adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. TITOLO VI CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA Articolo 48 1. Le parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunità e la Moldavia. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1: 2.1. Le parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione. 2.2. Le parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono determinate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunità e la Moldavia. 2.3. Su richiesta di una delle parti, l'altra le fornisce informazioni sui programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non sono fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle parti in merito al segreto professionale o commerciale. 2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti. 2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Moldavia concedono diritti esclusivi, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non saranno introdotte né mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunità e la Moldavia in misura contraria agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a dette imprese. 2.6. Le parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5. 3. Su richiesta della Comunità o della Moldavia, possono tenersi consultazioni in seno al Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole. 5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 18, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi. Articolo 49 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, la Moldavia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Moldavia aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri della Comunità o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. Articolo 50 1. Le parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Moldavia a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le parti. La Moldavia si adopererà per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti. 3. La Comunità fornisce alla Moldavia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprenderà tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - attività di formazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti. TITOLO VII COOPERAZIONE ECONOMICA Articolo 51 1. La Comunità e la Repubblica di Moldavia istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldavia. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le parti. 2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico della Moldavia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrerà segnatamente nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformità, settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e droga. 4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Repubblica di Moldavia e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione. 6. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3. Articolo 52 Cooperazione industriale 1. La cooperazione sarà tesa a promuovere in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know-how; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Moldavia per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di una economia di mercato progredita; - la riconversione dell'apparato militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese. Articolo 53 Promozione e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione sarà tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando in particolare migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento. 2. La cooperazione si prefiggerà in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldavia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia moldava; - l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambe stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni. Articolo 54 Commesse pubbliche Le parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara. Articolo 55 Cooperazione in materia di standard e di valutazione della conformità 1. Le parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti moldavi. 2. A tal fine, le parti cercano di: - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformità; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità. Articolo 56 Prodotti minerari e materie prime 1. Le parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguarderà principalmente: - gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria. Articolo 57 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su: - scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attività comuni di ricerca e sviluppo; - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si conformerà alle disposizioni dell'articolo 58. Le parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione delle armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI. Articolo 58 Istruzione e formazione 1. Le parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali in Moldavia, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Moldavia, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese; - la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postuniversitaria di interpreti di conferenza; - la formazione di giornalisti; - la formazione degli insegnanti. 3. L'eventuale partecipazione di una parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata in conformità alle procedure rispettive; se del caso saranno stabiliti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Moldavia al programma TEMPUS della Comunità. Articolo 59 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Moldavia, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti moldavi, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare. Le parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme moldave alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie. Articolo 60 Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali; - il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico. Articolo 61 Ambiente 1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 2. La cooperazione è intesa a combattere il degrado ambientale in particolare mediante i seguenti interventi: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua; - ripristino ecologico; - produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia; - sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualità dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia delle biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. 3. La cooperazione avrà luogo in particolare attraverso: - predisposizione di programmi per fronteggiare le catastrofi e le altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attività comuni di ricerca; - il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale. Articolo 62 Trasporti 1. Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. 2. Scopo della cooperazione è ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Moldavia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale. La cooperazione comprende, tra l'altro: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti. Articolo 63 Servizi postali e telecomunicazioni Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - favorire lo sviluppo di progetti e di investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di posta e delle telecomunicazioni, anche liberalizzando le attività dei sottosettori; - applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato. Articolo 64 Servizi finanziari La cooperazione sarà segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Moldavia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrerà su: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento della Repubblica di Moldavia in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettate; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni finanziarie in Moldavia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Moldavia, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. Tale cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare relazioni tra la Repubblica di Moldavia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari. Articolo 65 Politica monetaria Su richiesta delle autorità moldave, la Comunità offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Moldavia a creare e consolidare il suo sistema monetario, ad introdurre a termine la convertibilità della sua moneta e ad adeguare gradatamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Sono previsti anche scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo. Articolo 66 Riciclaggio del denaro 1. Le parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF). Articolo 67 Sviluppo regionale 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale. Articolo 68 Cooperazione sociale 1. Riguardo alla salute ed alla sicurezza, le parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede in particolare quanto segue: - istruzione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio; - sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede in particolare quanto segue: - l'ottimizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; - pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; - scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Moldavia. Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Moldavia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale. Articolo 69 Turismo Le parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprenderà azioni intese a: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo. Articolo 70 Piccole e medie imprese 1. Le parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica di Moldavia. 2. È prevista un'assistenza tecnica in particolare nei seguenti settori: - definizione di un quadro legislativo per le PMI; - creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI); - sviluppo delle tecnologie. Articolo 71 Informazione e comunicazione Le parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio reciproco di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica di Moldavia compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle rispettive basi di dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo 72 Tutela dei consumatori PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 298A0624(01).1 Le parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione può comprendere, tra l'altro, scambi di informazioni sulla riforma legislativa e istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori e l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Articolo 73 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale moldavo a quello della Comunità. 2. La cooperazione comprenderà: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Moldavia; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 76, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo. Articolo 74 Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Moldavia. In particolare, le parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico moldavo ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. La Comunità fornisce a tal fine alla Repubblica di Moldavia l'assistenza tecnica necessaria. Articolo 75 Economia Le parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunità fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica di Moldavia ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia. Articolo 76 Droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga. TITOLO VIII COOPERAZIONE CULTURALE Articolo 77 Le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Moldavia i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse. TITOLO IX COOPERAZIONE FINANZIARIA Articolo 78 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 79, 80 e 81, la Repubblica di Moldavia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese. Articolo 79 Detta assistenza finanziaria è disciplinata dal regolamento del Consiglio della CE riguardante il TACIS. Articolo 80 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Moldavia, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le parti ne informano il Consiglio di cooperazione. Articolo 81 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU) e il FMI. TITOLO X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 82 È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le parti. Articolo 83 1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Moldavia dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Moldavia. Articolo 84 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Moldavia, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Moldavia. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalità del suo funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione. Articolo 85 Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento. Articolo 86 Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle parti contraenti del GATT. Articolo 87 È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento moldavo e del Parlamento europeo. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Articolo 88 1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e moldavo. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento moldavo, conformemente al regolamento interno. Articolo 89 Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione. Articolo 90 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Moldavia; - decidono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958. Articolo 91 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle parti di prendere le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali. Articolo 92 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica di Moldavia nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese; - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Moldavia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini moldavi o tra società o imprese moldave. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 93 1. Ciascuna parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti. Articolo 94 Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 17, 18, 93 e 99. Articolo 95 Il trattamento riservato alla Repubblica di Moldavia ai sensi del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente. Articolo 96 Ai fini del presente accordo, per «parti» s'intendono la Repubblica di Moldavia, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro. Articolo 97 Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo sono state contemplate nel trattato e nei protocolli della Carta europea per l'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni. Articolo 98 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso può essere automaticamente rinnovato di anno in anno, a condizione che nessuna delle parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza. Articolo 99 1. Le parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione. Articolo 100 Gli allegati da I a V e il protocollo relativo costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 101 Fintantoché gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza. Articolo 102 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Moldavia. Articolo 103 Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Articolo 104 Il presente accordo è redatto in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e moldava, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 105 Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Moldavia e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles. Articolo 106 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Moldavia, le parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per «data di entrata in vigore dell'accordo» s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems. Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ïêôþ Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá. Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four. Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e quatro. Întocmit la Bruxelles în a dou Fazeci Ksi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nou Fa sute nou Fazeci Ksi patru. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> På Kongeriget Danmarks vegne >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por el Reino de España >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour la République française >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Thar cheann Na hÉireann For Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per la Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pela República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôçò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pentru Republica Moldova >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO I ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI CONCESSI DALLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA AGLI STATI INDIPENDENTI A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3 1. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan. Non vengono applicati dazi all'importazione. Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordo di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti. Non viene applicata l'IVA né alle esportazioni né alle importazioni. Non vengono applicate accise alle esportazioni. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan - i contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi annuali commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate allo Stato. 2. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Russia, Ucraina e Uzbekistan. I pagamenti possono essere effettuati nella moneta nazionale di questi paesi oppure in qualsiasi altra moneta accettata dalla Moldavia o da questi paesi. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakistan, Lituania, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti. 3. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale per i pagamenti correnti. 4. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati. 5. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali condizioni di transito. 6. Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan - speciali procedure doganali. ALLEGATO II MISURE ECCEZIONALI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 13 1. La Moldavia può adottare misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 13 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria. 2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficoltà, segnatamente quando tali difficoltà siano fonte di considerevoli problemi sociali. 3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non può superare il 15 % delle importazioni totali dalla Comunità effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche. Queste disposizioni non possono essere aggirate aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione. 4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1998, a meno che le parti decidano diversamente oppure, se questa data è precedente, fino al momento in cui la Moldavia non diventerà parte contraente del GATT. 5. La Moldavia informa il Consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende adottare a norma del presente allegato; su richiesta della Comunità, prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al Consiglio di cooperazione su tali misure e sui settori cui si applicano. ALLEGATO III CONVENZIONI MULTILATERALI SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 49 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 49 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il Consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 49. In caso si verificassero problemi riguardanti la proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Moldavia concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Moldavia a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS. ALLEGATO IV RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 1, LETTERA b) Settore minerario In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive. Pesca Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non CE è soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine. Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite Servizi riservati In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non CE che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata. ALLEGATO V RISERVE MOLDAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, LETTERA a) Ad alcuni aspetti del processo di privatizzazione si applicano determinate condizioni o restrizioni. Acquisto e vendita di terreni agricoli e foreste. Organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attività analoghe. Servizi bancari: Il fabbisogno minimo di capitale per le controllate moldave delle società dei paesi terzi è pari a 2 milioni di USD. PROTOCOLLO relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti; b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale; c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale; d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra parte. Articolo 4 Assistenza spontanea Le parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora senza previa richiesta lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale. Articolo 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutti le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce. 4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi. Articolo 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. Articolo 13 Spese di assistenza Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Moldavia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 15 Complementarità 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Moldavia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità. ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA PORTOGHESE, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati «Stati membri», e della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità», da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI MOLDAVIA, dall'altra, riuniti addì ventotto novembre millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, in appresso denominato «accordo», HANNO ADOTTATO IL TESTO SEGUENTE: l'accordo compresi i suoi allegati e il seguente protocollo: protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui all'articolo 31, lettera b) e all'articolo 42 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 99 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota della dichiarazione unilaterale del governo francese acclusa al presente atto finale: Dichiarazione del governo francese sui paesi e territori d'oltremare I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota delle seguenti lettere scambiate fra le parti e accluse al presente atto finale: Scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Moldavia sullo stabilimento delle società Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems. Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ïêôþ Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá. Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four. Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantaquattro. Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e quatro. Întocmit la Bruxelles în a dou Fazeci Ksi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nou Fa sute nou Fazeci Ksi patru. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> På Kongeriget Danmarks vegne >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por el Reino de España >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour la République française >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Thar cheann Na hÉireann For Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per la Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pela República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pentru Republica Moldova >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 Rimane inteso che le parti procederanno al negoziato della zona di libero scambio in conformità dell'articolo 4 e che i negoziati comprenderanno tutti i prodotti oggetto di scambi tra le parti. Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 La Comunità e la Repubblica di Moldavia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia. Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno né il fine né l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni. Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 Fatte salve le riserve elencate negli allegati IV e V e le disposizioni degli articoli 43 e 46, le parti decidono che l'espressione «in conformità delle rispettive legislazioni e normative» di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna parte può regolamentare lo stabilimento e l'attività delle società sul suo territorio, purché detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte, altre nuove riserve che si concentrino in un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro società o alle società, controllate o sedi secondarie di paesi terzi. Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 La presenza commerciale di società di trasporto fluviale di una parte nel territorio dell'altra è disciplinata dalla legislazione applicabile negli Stati membri o in Moldavia, fintantoché non si saranno previste disposizioni più favorevoli in materia e a condizione che tale presenza non sia disciplinata da altri strumenti legislativi vincolanti per le parti. Rimane inteso che la presenza commerciale assumerà la forma di controllate o sedi secondarie ai sensi dell'articolo 31. Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui agli articoli 31, lettera b) e 42 1. Le parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una società sarà considerata «controllata» da un'altra società, e quindi una sua controllata, se: - l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della controllata. 3. Le parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how. Dichiarazione comune relativa all'articolo 99 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti decidono che per «casi di particolare emergenza» di cui all'articolo 99 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle parti. Una grave violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. Dichiarazione unilaterale del governo francese La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Moldavia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea. SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità e la Repubblica di Moldavia sullo stabilimento delle società A. Lettera della Moldavia Signor . . ., mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994. Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle società comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che ciò riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di società comunitarie in questo paese. Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Moldavia non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle società comunitarie rispetto alle società della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Voglia gradire l'espressione della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica di Moldavia B. Lettera della Comunità Signor . . ., La ringrazio per la Sua lettera in data odierna, così redatta: «mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994. Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle società comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che ciò riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di società comunitarie in questo paese. Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Moldavia non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle società comunitarie rispetto alle società della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.» Le confermo di aver ricevuto la lettera in questione. Voglia gradire l'espressione della mia più alta considerazione. A nome delle Comunità europee