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Document 31998L0022
Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying down the minimum conditions for carrying out plant health checks in the Community, at inspection posts other than those at the place of destination, of plants, plant products or other objects coming from third countries
Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
GU L 126 del 28.4.1998, p. 26–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R1014
Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 126 del 28/04/1998 pag. 0026 - 0028
DIRETTIVA 98/22/CE DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, penultimo comma, considerando che per attuare in modo efficace le disposizioni sui controlli fitosanitari di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE, in provenienza da paesi terzi, è necessario fissare condizioni minime uniformi per la loro esecuzione presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione; considerando che le condizioni minime stabilite per l'esecuzione di tali controlli fitosanitari devono tener conto dei requisiti tecnici applicabili agli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 77/93/CEE preposti ai centri d'ispezione suddetti, nonché delle disposizioni applicabili agli impianti, alle attrezzature e alle apparecchiature necessarie agli organismi suddetti per effettuare i controlli fitosanitari prescritti; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri provvedono affinché i controlli fitosanitari di cui all'articolo 12, paragrafo 6, quarto comma, della direttiva 77/93/CEE, su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della stessa direttiva e provenienti da paesi terzi, che sono eseguiti presso centri d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, soddisfino almeno le condizioni minime fissate nell'allegato alla presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34. ALLEGATO Condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione su vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi 1. Gli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 77/93/CEE preposti ai centri d'ispezione di cui all'articolo 1 della presente direttiva devono: - avere l'autorità per espletare le loro funzioni; - avere la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi; - avere la perizia o poter disporre della perizia necessaria per l'identificazione degli organismi nocivi; - disporre di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificati al punto 3; - disporre di impianti per un'idonea conservazione e per il deposito in quarantena di spedizioni e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa; - essere in possesso: a) di direttive d'ispezione nazionali scritte e aggiornate, basate sulla legislazione nazionale dello Stato membro adottata nel quadro della normativa comunitaria; b) di una raccolta aggiornata delle istruzioni comunitarie destinate agli esperti e agli ispettori nazionali, secondo quanto disposto all'articolo 19 bis, paragrafo 6, della direttiva 77/93/CEE; c) della normativa fitosanitaria aggiornata della Comunità; d) di un elenco aggiornato dei laboratori specializzati (con i rispettivi indirizzi e numeri di telefono) ufficialmente riconosciuti per l'esecuzione di esami destinati a determinare l'eventuale presenza di organismi nocivi o a identificarli. Occorre predisporre un'idonea procedura per garantire l'integrità e la sicurezza del campione/dei campioni durante il trasporto al laboratorio e durante gli esami; e) di informazioni aggiornate sulle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi che sono stati oggetto di: - intercettazione ufficiale, - esami ufficiali in laboratori specializzati, con l'indicazione dei risultati, purché tali informazioni siano pertinenti per i controlli fitosanitari nel luogo in cui sono effettuati; - adattare al più presto il programma previsto di controlli fitosanitari in modo da poter far fronte alle esigenze effettive, in funzione di nuovi rischi fitosanitari o eventuali cambiamenti di quantità/volume di vegetali, prodotti vegetali e altre voci presentati ai centri d'ispezione di cui all'articolo 1. 2. I funzionari pubblici e gli agenti qualificati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i, secondo comma, della direttiva 77/93/CEE, incaricati di eseguire le ispezioni presso i posti di ispezione di cui all'articolo 1 della stessa direttiva devono avere, fra le qualifiche richieste dal suddetto comma: - competenza tecnica, in particolare per la ricerca degli organismi nocivi, - la perizia necessaria per l'identificazione degli organismi nocivi o la possibilità di disporre di tale perizia, e debbono poter avere accesso diretto alle informazioni di cui al paragrafo 1, sesto trattino. 3. Gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature di cui al paragrafo 1 comprendono almeno: a) per quanto riguarda le attrezzature amministrative: - un sistema rapido di comunicazione con: - l'autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 77/93/CEE, - i laboratori specializzati di cui al paragrafo 1, - le autorità doganali, - la Commissione, - gli altri Stati membri, - un dispositivo di riproduzione dei documenti; b) per quanto riguarda le attrezzature d'ispezione: - spazi adeguati per l'ispezione, a seconda delle necessità, - un'illuminazione adeguata, - tavolo/tavoli d'ispezione, - attrezzature idonee per: - i controlli visivi, - la disinfezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per i controlli fitosanitari, - la preparazione di campioni per eventuali esami ulteriori nei laboratori specializzati di cui al paragrafo 1; c) per quanto riguarda le apparecchiature per il campionamento delle spedizioni; - materiale idoneo per l'identificazione e l'imballaggio di ciascun campione, - materiale d'imballaggio idoneo per l'invio di campioni ai laboratori specializzati di cui al paragrafo 1, - sigilli, - timbri ufficiali, - illuminazione adeguata.