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Document 21998D0320(01)

Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli - Protocollo 1 relativo al regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia - Protocollo 2 concernante il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo 3 relativo alle norme di origine - Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino - Dichiarazione comune

GU L 86 del 20.3.1998, p. 1–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/223/oj

21998D0320(01)

Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli - Protocollo 1 relativo al regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia - Protocollo 2 concernante il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità - Protocollo 3 relativo alle norme di origine - Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino - Dichiarazione comune

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 20/03/1998 pag. 0001 - 0038


DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto il protocollo complementare a detto accordo, in particolare l'articolo 35,

considerando che, a norma dell'articolo 26 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale (1), la Comunità e la Turchia migliorino progressivamente il regime preferenziale che si accordano reciprocamente per gli scambi di prodotti agricoli;

considerando che nella risoluzione del Consiglio di associazione del 6 marzo 1995 ciò è stato ritenuto necessario per avviare negoziati al fine di definire concessioni reciproche per quanto riguarda i prodotti agricoli;

considerando che, per tener conto di certi problemi conseguenti all'ampliamento della Comunità e all'attuazione dell'accordo dell'Uruguay Round, sono risultate necessarie talune modifiche del regime applicabile agli scambi;

considerando che sono stati condotti negoziati tra la Comunità e la Turchia;

considerando che le parti hanno inoltre concordato norme in materia di origine;

considerando che è opportuno consolidare in un documento unico le preferenze in materia di scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia,

DECIDE:

Articolo 1

1. Tra la Comunità e la Turchia sono vietate restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione di prodotti agricoli e tutte le misure di effetto equivalente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non limitano in alcun modo la Comunità e la Turchia nell'attuazione delle rispettive politiche agricole o nell'adozione di qualsiasi misura nel quadro di tali politiche.

Articolo 2

Il regime preferenziale applicato dalla Comunità all'importazione di prodotti agricoli originari della Turchia è stabilito nel protocollo 1.

Articolo 3

Il regime preferenziale applicato dalla Turchia all'importazione di prodotti agricoli originari della Comunità è stabilito nel protocollo 2.

Articolo 4

Le norme in materia di origine sono stabilite nel protocollo 3.

Articolo 5

Qualora i quantitativi o i prezzi dei prodotti importati dalla controparte e per i quali sia stato concesso un regime preferenziale provochino o rischino di provocare perturbazioni del mercato comunitario o turco si procede quanto prima a consultazioni in sede di Consiglio di associazione. Ciò non esclude l'applicazione, in caso di emergenza, di misure previste dalla normativa comunitaria o turca.

Articolo 6

La decisione n. 1/77 e l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4 e l'articolo 4 del capitolo 1 della decisione n. 1/80 sono abrogati.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella Gazzetta ufficiale della Turchia.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Comunque, il regime relativo all'importazione delle nocciole (NC 0802 21 00 e 0802 22 00) di cui all'allegato 1 del protocollo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1998

Per il Consiglio di Associazione CE-Turchia

Il Presidente

R. COOK

(1) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

PROTOCOLLO 1 relativo al regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia

Articolo 1

I prodotti originari della Turchia, elencati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni stabilite dal presente protocollo e dai suoi allegati 1, 2 e 3.

Articolo 2 Dazi ad valorem

1. Le importazioni di prodotti non figuranti all'allegato 1 sono esenti da dazi ad valorem.

2. I dazi ad valorem relativi ai prodotti figuranti nell'allegato 1 sono ridotti o aboliti come indicato nella colonna «C» di detto allegato secondo i tempi e alle condizioni specificate di seguito e negli allegati al presente protocollo.

3. I dazi ad valorem relativi a taluni prodotti figuranti nell'allegato 1 sono aboliti entro i limiti delle quote tariffarie figuranti per ciascun prodotto nella colonna «D» di detto allegato. Ai quantitativi importati oltre tali quote tariffarie si applicano i dazi normali della tariffa doganale comune.

4. Per taluni prodotti figuranti nell'allegato 1, le concessioni si applicano soltanto entro certi periodi, specificati nelle colonne «A» e «B» dell'allegato. Ai quantitativi importati al di fuori di tali periodi si applicano i dazi normali della tariffa doganale comune.

Articolo 3 Dazi specifici

1. Per taluni prodotti figuranti nell'allegato 1, i dazi specifici sono ridotti o aboliti alle condizioni specificate di seguito e all'allegato 1.

2. I dazi specifici sono ridotti o eliminati, come indicato nella colonna «E» dell'allegato 1.

3. Per quanto riguarda taluni prodotti figuranti nell'allegato 1, i dazi specifici sono ridotti o eliminati entro i limiti delle quote tariffarie figuranti, per ciascun prodotto, nella colonna «F» dell'allegato. Ai quantitativi importati oltre tali quote si applicano i dazi normali della tariffa doganale comune oppure dazi ridotti, secondo quanto indicato nella colonna «G» dell'allegato 1.

4. A condizione che la Turchia applichi un'imposta straordinaria sull'esportazione di segala prodotta in Turchia e importata direttamente nella Comunità in provenienza dalla Turchia, il dazio specifico è ridotto di un importo pari all'imposta nell'esportazione applicata dalla Turchia fino ad un massimo 11,68 ecu/t.

Articolo 4

L'allegato 2 stabilisce un regime di cooperazione concernente le nocciole.

Articolo 5

Per quanto riguarda i pomodori preparati aventi tenore di sostanza secca non inferiore al 12 %, il contingente tariffario di 30 000 tonnellate fissato all'allegato 1 è aperto in due quote uguali di 15 000 tonnellate, rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. Tale contingente è gestito secondo i coefficienti stabiliti all'allegato 3.

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA TURCHIA

Ai fini del presente allegato, l'indicazione Dazio designa l'aliquota più bassa tra quelle figuranti alla colonna 3 o 4 della parte seconda o parte terza, sezione I dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nel testo modificato (1).

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

ALLEGATO 2

REGIME DI COOPERAZIONE PER LE NOCCIOLE

Ai fini della stabilità del mercato e della continuità dell'approvvigionamento nonché per garantire prezzi di mercato stabili per le nocciole, si applica per tale prodotto il seguente regime di cooperazione.

1. Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, e comunque entro la seconda quindicina di settembre, le parti procedono ad uno scambio di opinioni cui possono essere chiamate a partecipare, per quanto riguarda la Comunità, le organizzazioni europee del settore e, per quanto riguarda la Turchia, Fiskobirlik e le associazioni di esportatori.

Nel corso delle consultazioni viene esaminata la situazione del mercato delle nocciole; in particolare vengono discusse le previsioni di produzione, la situazione delle giacenze, i prezzi previsti alla produzione e all'esportazione, le prospettive di andamento del mercato e le possibilità di adeguamento dell'offerta alla domanda.

2. Qualora l'importazione di nocciole turche nella Comunità europea avvenga in condizioni tali da minacciare perturbazioni immediate del mercato comunitario, la Commissione delle Comunità europee ne darà avviso alle autorità turche. In tal caso si procederà senza indugio a consultazioni al fine di esaminare le possibilità di stabilizzazione del mercato.

ALLEGATO 3

CONCENTRATO DI POMODORO: COEFFICIENTI CORRETTORI

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO 2 concernente il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità

Articolo 1

I prodotti originari della Comunità, elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea, sono ammessi all'importazione in Turchia alle condizioni stabilite di seguito e nell'allegato.

Articolo 2

1. Le imposizioni all'importazione sono abolite o ridotte al livello indicato nella colonna «C» dell'allegato, nei tempi e alle condizioni specificate di seguito e nell'allegato.

2. Per taluni prodotti elencati nell'allegato, le imposizioni all'importazione sono abolite entro i limiti dei contingenti tariffari figuranti, per ciascun prodotto, nella colonna «D» dell'allegato. Ai quantitativi importati oltre tali contingenti, si applicano le imposizioni all'importazione previste dal regime turco per le importazioni da paesi terzi.

3. Per taluni prodotti figuranti nell'allegato, le imposizioni all'importazione sono abolite o ridotte in taluni periodi, specificati nelle colonne «A» e «B» dell'allegato. Ai quantitativi importati al di fuori di tali periodi, si applicano le imposizioni all'importazione previste dal regime turco per le importazioni da paesi terzi.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN TURCHIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

>SPAZIO PER TABELLA>

Dichiarazione congiunta su questioni veterinarie e fitosanitarie

La Comunità europea e la Turchia sono pronte ad avviare discussioni su problemi fitosanitari e veterinari d'interesse comune, compresa la definizione di modalità di collaborazione e di scambio d'informazioni. Inoltre, dovrebbero essere discusse le condizioni veterinarie di ammissibilità all'importazione nella Comunità di prodotti turchi a base di carni ottenuti da carni importate dalla Comunità o da altre fonti autorizzate dalla Comunità.

Dichiarazione congiunta

In caso di persistenti difficoltà connesse all'esportazione di limoni turchi verso la Comunità, si procede ad uno scambio di opinioni tra la Commissione delle Comunità europee e la Turchia al fine di esaminarne le cause, soprattutto alla luce della situazione del mercato comunitario e del mercato turco e ai fini di una soluzione.

Dichiarazione congiunta

Qualora, per circostanze eccezionali, le importazioni comunitarie di concentrato di pomodoro originario della Turchia nel primo semestre di un anno siano notevolmente inferiori al contingente tariffario di 15 000 tonnellate a causa di particolari condizioni di produzione in Turchia, si procederà ad uno scambio di opinioni tra la Turchia e la Commissione delle Comunità europee al fine di esaminare le cause di tali difficoltà e di ricercare una soluzione tenendo conto della situazione dei mercati comunitario e turco.

Dichiarazione congiunta (Nota verbale)

Qualora il sistema generale di preferenze applicabile a decorrere dal 2000 contenga disposizioni che interessino la Turchia, le parti procedono a consultazioni per concordare gli adeguamenti necessari da apportare alle disposizioni in materia di preferenze della decisione.

PROTOCOLLO 3 relativo alle norme di origine

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato in base all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante --«valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Turchia;

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, con gli opportuni adattamenti, della lettera g);

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si considerano prodotti originari della Turchia:

a) i prodotti interamente ottenuti in Turchia a norma dell'articolo 4 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Turchia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo.

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Turchia si considerano materiali originari della Turchia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del presente protocollo.

2. I materiali originari della Turchia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1 del presente protocollo.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Turchia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Turchia, con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

i) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina;

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della CE o in Turchia,

b) che battono bandiera di uno Stato membro della CE o della Turchia,

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della CE o della Turchia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della CE o della Turchia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della CE o della Turchia;

e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della CE o della Turchia.

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dalla presente decisione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii)le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Turchia;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Turchia su quel prodotto.

Articolo 7 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 9 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 10 Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Turchia.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Turchia verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 11 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dalla presente decisione si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Turchia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta dei prodotti,

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 12 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Turchia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della decisione purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Turchia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Turchia;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata in base alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 13 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Turchia, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Turchia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Turchia ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e agli assortimenti definiti a norma dell'articolo 8, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica la decisione. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni della decisione.

6. In deroga al paragrafo 1, quando la Turchia applica un dazio doganale più elevato di quello vigente nella Comunità, la Turchia può adottare disposizioni per la restituzione, o per l'esenzione, dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali usati nella produzione di prodotti originari, a condizione che l'aliquota del dazio non sia inferiore a quella applicabile agli stessi prodotti importati nella Comunità.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 14 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Turchia e i prodotti originari della Turchia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni della presente decisione su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 23 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni della presente decisione senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente decisione e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta della autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Turchia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙ», «ESPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKMÄTEEN», «UFTÄRDAT I EFTERHAND», «SONRADAN VERILMISTIR».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «IKINCI NUSHADIR».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Turchia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Turchia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 20, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ecu.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 20 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma della presente decisione a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 21 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 22 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 23 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 24 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia, dove tali documenti sono utilizzati secondo il diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Turchia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia, dove tali documenti sono utilizzati secondo il diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia a norma del presente protocollo.

Articolo 25 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 26 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 27 Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione delle Comunità europee.

2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o della Turchia, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996.

4. Gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Turchia vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Turchia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28 Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della CE e della Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Turchia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 29 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Turchia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 30 Risoluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 29 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di associazione.

La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 31 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 32 Zone franche

1. La Comunità e la Turchia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Turchia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 33 Applicazione del protocollo

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari della Turchia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Turchia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dalla decisione e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, si applica, con gli opportuni adattamenti, il presente protocollo fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 34.

Articolo 34 Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 11, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Turchia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2) prodotti originari della Turchia:

a) i prodotti interamente ottenuti in Turchia;

b) i prodotti ottenuti in Turchia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Turchia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo.

Nota 2:

2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1 Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Turchia.

3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce. . .» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI PER OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTI ORIGINARI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Ciascun formulario deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Turchia possono riservarsi la stampa dei formulari oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

>INIZIO DI UN GRAFICO>

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . . (2).

Versione danese

Eksportøren af de varer, der er omfattet af nærværende dokument [toldmyndighedernes tilladelse nr. . . (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet er tydeligt angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).

Versione tedesca

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . . . Ursprungswaren sind (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No. . . . (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. . . . (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira nº . . . (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o . . . (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i . . . (2).

Versione greca

Ï åîáãùãÝáò, ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)] äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).

Versione turca

Isbu belge [gümrük onay No: . . . (1)] kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin . . . menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder.

. (3)

(Luogo e data)

. (4)

(Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 34 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.(4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.>FINE DI UN GRAFICO>

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. La Turchia accetta come prodotti originari della Comunità, a norma della presente decisione, i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo relativo alle norme di origine si applica, con gli opportuni adattamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune

1. Possibilità di cumulo con materiali originari dei paesi EFTA, dei paesi PECO, dei paesi baltici e della Slovenia

Le parti contraenti convengono che, successivamente all'entrata in vigore del presente protocollo, procederanno allo studio degli aspetti tecnici ed economici ed adotteranno tutte le misure necessarie per includere nel protocollo n. 3 le disposizioni che consentono il cumulo con materiali originari dei paesi sopra citati con i quali esse hanno stipulato accordi.

Le parti contraenti dichiarano la loro intenzione di concludere questa procedura quanto prima.

2. Periodo transitorio relativo al rilascio o alla presentazione delle prove di origine concesse in base alla decisione n. 4/72

Fino al 31 dicembre 1998, le competenti autorità doganali della Comunità e quella della Turchia accetteranno come valida prova di origine a norma del protocollo n. 3, i documenti rilasciati in base alle disposizioni della decisione n. 4/72.

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