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Document 21997D1023(09)
Decision of the EEA Joint Committee No 47/97 of 10 July 1997 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato Misto SEE n. 47/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato Misto SEE n. 47/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 290 del 23.10.1997, p. 33–33
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In force
Decisione del Comitato Misto SEE n. 47/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997 pag. 0033 - 0033
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 47/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98, considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE (1), del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 e taluni allegati dell'accordo SEE; considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1712/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (2), DECIDE: Articolo 1 Il testo seguente è aggiunto al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo, al punto 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione]: «- 395 R 1712: regolamento (CE) n. 1712/95 della Commissione, del 13 luglio 1995 (GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 4).» Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 1712/95 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1997. Per il Comitato misto SEE Il Presidente E. BULL (1) GU L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1. (2) GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 4.