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Document 21997D1023(01)
Decision of the EEA Joint Committee No 39/97 of 10 July 1997 amending Protocol 47 to the EEA Agreement, on the abolition of technical barriers to trade in wine
Decisione del Comitato Misto SEE n. 39/97 del 10 luglio 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
Decisione del Comitato Misto SEE n. 39/97 del 10 luglio 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
GU L 290 del 23.10.1997, p. 24–25
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In force
Decisione del Comitato Misto SEE n. 39/97 del 10 luglio 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997 pag. 0024 - 0025
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 39/97 del 10 luglio 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98, considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 4/96 del Comitato misto SEE (1); considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1544/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2); considerando che dai testi di adattamento del regolamento (CEE) n. 822/87 consegue che, ai fini dell'accordo, si applica esclusivamente l'articolo 1, paragrafi 1, 2, 6 e 7 del regolamento di modifica, DECIDE: Articolo 1 Il testo seguente è aggiunto nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo, al punto 15 [regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio]: «- 395 R 1544: regolamento (CE) n. 1544/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31)». Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 1544/95 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1997. Per il Comitato misto SEE Il Presidente E. BULL (1) GU L 102 del 25. 4. 1996, pag. 45. (2) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.