Roghnaigh na gnéithe turgnamhacha is mian leat a thriail

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Doiciméad 31997R1419

    Regolamento (CE) n. 1419/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

    GU L 196 del 24.7.1997, lch. 13-13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stádas dlíthiúil an doiciméid Gan a bheith i bhfeidhm a thuilleadh, Deireadh bailíochta: 30/07/1998; abrog. impl. da 398R1629

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1419/oj

    31997R1419

    Regolamento (CE) n. 1419/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0013 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 1419/97 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio (4) e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio (5), sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1997, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare le scadenze previste all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

    1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1997» e «1° settembre 1997» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1998» e dal «1° settembre 1998».

    2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1997» e «1° settembre 1997» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1998» e dal «1° settembre 1998».

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

    1) All'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1997» e «1° settembre 1997» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1998» e dal «1° settembre 1998».

    2) All'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1997» e «1° settembre 1997» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1998» e dal «1° settembre 1998».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. BODEN

    (1) GU n. C 101 del 27. 3. 1997, pag. 22.

    (2) GU n. C 200 del 30. 6. 1997.

    (3) Parere espresso il 29 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 35).

    (5) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96.

    Barr