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Документ 31997D0158

    97/158/CE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1997 che modifica i confini delle zone di montagna in Francia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    GU L 60 del 1.3.1997г., стр. 64—65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Правен статус на документа В сила

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/158/oj

    31997D0158

    97/158/CE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1997 che modifica i confini delle zone di montagna in Francia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 060 del 01/03/1997 pag. 0064 - 0065


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1997 che modifica i confini delle zone di montagna in Francia ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (97/158/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando che la direttiva 75/271/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 93/238/CEE della Commissione (3), contiene le zone della Francia designate come zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, nonché i criteri precisi per tale classificazione;

    considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, il governo francese ha comunicato alla Commissione alcune nuove zone da inserire nell'elenco comunitario delle zone di montagna, nonché le informazioni relative alle loro caratteristiche; che, d'altro canto, il regime particolare di aiuti esistente nelle zone di montagna sarà esteso alle nuove zone;

    considerando che dalla comunicazione francese risulta che alcune zone rispondono ai criteri e ai parametri figuranti nella direttiva 76/401/CEE del Consiglio (4) per la determinazione delle zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE; che è quindi opportuno inserirle nell'elenco comunitario delle zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE;

    considerando che le modifiche suddette non comportano un aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle zone svantaggiate superiore all'1,5 % della superficie agricola utile della Francia;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'elenco comunitario delle zone di montagna della Francia, figurante nell'allegato della direttiva 75/271/CEE, è completato dall'elenco figurante nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 33.

    (3) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 134.

    (4) GU n. L 108 del 24. 4. 1976, pag. 22.

    ALLEGATO

    Zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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