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Document 31997D0078

    Decisione della Commissione del 14 gennaio 1997 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della Slovenia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 22 del 24.1.1997, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/78(1)/oj

    31997D0078

    Decisione della Commissione del 14 gennaio 1997 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della Slovenia (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/1997 pag. 0035 - 0037


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1997 che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della Slovenia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/78/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/78/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

    vista la richiesta presentata dall'Italia,

    considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

    considerando che le importazioni verrebbero limitate al tempo necessario per consentire la moltiplicazione delle piante in vivai specializzati della Comunità e quindi la loro successiva riesportazione in Croazia o in Slovenia;

    considerando che, riguardo alle importazioni nella Comunità delle piante sopraindicate, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro in parola, risulta che in Croazia e in Slovenia le piante di Vitis L. sono coltivate in adeguate condizioni sanitarie e che non sussiste il rischio di introdurre malattie esotiche che colpiscano le piante di Vitis L.;

    considerando che è quindi opportuno autorizzare una deroga, per un periodo limitato, purché siano previste condizioni specifiche e ferme restando le disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, in relazione ai divieti di cui alla parte A, punto 15 dell'allegato III, per le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia e della Slovenia.

    2. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

    a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti delle seguenti varietà:

    - Babic

    - Plavaz Mali

    - Plavina

    - Debit

    - Kuc

    - Marastina

    - Gilovca

    - Zlatarica

    - Blastina

    - Krvatica;

    b) (le gemme sono destinate ad essere innestate nella Comunità, presso le aziende di cui alla lettera h), su portinnesti prodotti nella Comunità;

    c) le gemme destinate alla Comunità devono essere:

    - raccolte da materiale di moltiplicazione coltivato in vigneti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vigneti registrati devono essere messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della presente deroga e della Commissione entro e non oltre il 15 gennaio 1997. Gli elenchi devono comprendere il nome/i nomi delle varietà, il numero di file piantate per ogni varietà, il numero di piante per fila in ciascun vigneto, nella misura in cui sono ritenute idonee per essere inviate alla Comunità nel 1997, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;

    - adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;

    - accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Croazia o in Slovenia in conformità all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, sulla base dell'ispezione prevista dall'articolo 6 della suddetta direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

    - Dactulosphaira vitifoliae (Fitch)

    - Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

    - Grapevine Flavescence dorée MLO

    - Xylella fastidiosa (Well et Raju)

    - Trechispora brinkamannii (Bresad.) Rogers

    - Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco)

    - Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro)

    - Blueberry leaf mottle virus

    - Peach rosette mosaic virus.

    Il certificato deve includere, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «la presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 97/78/CE»;

    d) l'organismo fitosanitario ufficiale della Croazia o della Slovenia deve garantire l'identità delle gemme dal momento della raccolta di cui alla lettera c), primo trattino, fino al carico per l'esportazione nella Comunità;

    e) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE debbono essere effettuate dagli organismi ufficiali responsabili, di cui alla citata direttiva, degli Stati membri che si avvalgono della presente deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi suddetti dello Stato membro in cui le gemme devono essere innestate. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della stessa direttiva;

    f) le gemme devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati sul territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e a tal fine designati dallo stesso Stato membro;

    g) prima dell'introduzione nella Comunità l'importatore deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà i dati della notifica alla Commissione indicando:

    - il tipo di materiale,

    - la varietà e il quantitativo,

    - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,

    - i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende di cui alla lettera h) nelle quali le gemme saranno innestate e/o nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate.

    Al momento dell'importazione, l'importatore conferma i dati della notifica preventiva suddetta.

    Prima dell'introduzione delle piante, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e j);

    h) le gemme importate devono essere innestate su portinnesti e il materiale innestato deve essere successivamente piantato soltanto nelle aziende il cui nome, indirizzo e ubicazione sono stati notificati dalla persona che intende utilizzare le gemme importate in applicazione della presente decisione ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende. Qualora il luogo di innesto o di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate o piantate, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in causa;

    i) presso le aziende di cui alla lettera h):

    - le gemme devono essere innestate al tavolo e le piante innestate devono essere successivamente piantate e coltivate in campi appartenenti alle aziende di cui alla lettera h), dove devono rimanere fino a quando saranno trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto alla lettera j);

    - nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante innestate sono piantate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di sintomi causati da tali organismi; nel caso in cui siano riscontrati sintomi durante l'ispezione visiva, vengono eseguiti esami appropriati per identificare gli organismi nocivi che li hanno provocati. Le piante che nel corso delle ispezioni e degli esami non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati alla lettera c), terzo trattino, devono essere immediatamente distrutte;

    j) le piante innestate ottenute da innesti ben riusciti delle gemme di cui alla lettera a) devono essere trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità nel 1998. Gli organismi ufficiali responsabili summenzionati si accertano che le eventuali piante non trasferite siano ufficialmente distrutte. Vanno tenuti a disposizione della Commissione i documenti relativi ai quantitativi di innesti ben riusciti, di piante ufficialmente distrutte e di piante vendute nonché al paese di destinazione di queste ultime.

    Articolo 2

    Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1° novembre 1997, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i). Inoltre, ogni Stato membro in cui le gemme sono innestate su portinnesti e in cui le piante innestate sono piantate, dopo l'importazione, trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre 1997, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i).

    Articolo 3

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte in applicazione della presente decisione che non soddisfino i requisiti prescritti nella medesima decisione.

    Articolo 4

    La presente decisione si applica nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 30 marzo 1997. Essa viene revocata nel caso in cui venga accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi o non sono state rispettate.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (2) GU n. L 321 del 12. 12. 1996, pag. 20.

    (3) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

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