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Document 31995L0068

Direttiva 95/68/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale

GU L 332 del 30.12.1995, pp. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/68/oj

31995L0068

Direttiva 95/68/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 30/12/1995 pag. 0010 - 0014


DIRETTIVA 95/68/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/99/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni aspetti degli allegati della direttiva 77/99/CEE devono essere aggiornati per tener conto dell'evoluzione tecnologica nel settore della lavorazione delle carni e per adeguare le condizioni tecniche ai metodi attualmente applicati;

considerando che è pertanto necessario modificare i requisiti concernenti le condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti, le condizioni igieniche generali per locali, le attrezzature e gli utensili, le condizioni di igiene specifiche per gli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne, nonché quelli relativi al confezionamento, all'imballaggio e all'etichettatura, alla bollatura sanitaria, al magazzinaggio e al trasporto dei prodotti a base di carne e quelli relativi alle condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne e per i grassi fusi;

considerando che, in attesa delle misure per la semplificazione dei testi esistenti, è opportuno adottare misure che consentano di evitare l'apposizione di più bolli sanitari sui prodotti a base di carne che contengono altri prodotti di origine animale;

considerando, inoltre, che le modifiche apportate dal Consiglio alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2), riguardanti anche i piccoli depositi frigoriferi e alla direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (3), richiederanno altri adattamenti della direttiva 77/99/CEE; che, in attesa di tali proposte, è opportuno adottare misure che consentano di adattare gli allegati di tale direttiva all'evoluzione tecnologica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 77/99/CEE sono modificati come segue:

1) all'allegato A, capitolo I, punto 2), il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori per eliminare il più possibile la condensazione su superfici quali muri e soffitti;»;

2) all'allegato A, capitolo I, il testo del punto 8) è completato dal seguente:

«Per la disinfezione del materiale e degli utensili deve essere utilizzata acqua avente una temperatura minima di 82° C o altri metodi di disinfezione riconosciuti dall'autorità competente;»;

3) all'allegato A, capitolo I, il testo del punto 12) è completato dal membro di frase seguente:

«qualora la presenza costante dell'autorità competente non sia richiesta, per la custodia di attrezzature e materiali, è sufficiente un mobile di capienza sufficiente che possa essere chiuso a chiave;»;

4) all'allegato A, capitolo I, il testo del punto 15) è sostituito dal seguente:

«15) Attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto; a meno che, previo accordo dell'autorità competente, possano essere utilizzate attrezzature situate fuori dello stabilimento;»;

5) all'allegato A, capitolo I, è aggiunto il seguente punto:

«16) allorché il trattamento applicato richiede l'assenza di acqua per la fabbricazione dei prodotti, taluni requisiti del presente capitolo e segnatamente quelli di cui ai punti 2 a) e g) possono essere adattati. In caso di ricorso ad una siffatta deroga le procedure di pulizia e di disinfezione che non richiedono l'uso di acqua possono essere applicate nelle parti dello stabilimento interessate, previa autorizzazione dell'autorità competente.»;

6) all'allegato A, capitolo II, parte A, punto 1, il testo del'ultima frase è sostituito dal seguente:

«La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate con una frequenza e secondo procedimenti conformi ai principi di cui all'articolo 7 della direttiva.»;

7) all'allegato A, capitolo II, parte A, il testo del punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. I detersivi, i disinfettanti e le sostanze simili devono essere utilizzati secondo le istruzioni dei fabbricanti in modo tale da non avere effetti negativi sulle attrezzature, i materiali, le materie prime e i prodotti. Dopo l'utilizzazione, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con acqua potabile, a meno che le istruzioni di utilizzazione di dette sostanze siano tali da rendere superflua tale risciacquatura.

I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati nel luogo o nell'armadio di cui al capitolo I, punto 14 del presente allegato.»;

8) (riguarda solo la versione tedesca) all'allegato A, capitolo II, parte B, punto 2, secondo comma leggasi:

«. . .bearbeitet und behandelt . . .»;

9) all'allegato B, capitolo III, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. La presenza di prodotti di origine animale, diversi dalle carni definite all'articolo 2, lettera d) della direttiva, nella preparazione di prodotti a base di carne, è subordinata all'osservanza dei requisiti della legislazione comunitaria pertinente.»;

10) all'allegato B, capitolo V, punto 4, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«- per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di preparazione o un codice che possa essere interpretato dal destinatario e dall'autorità competente e che ne consenta l'individuazione.»;

11) all'allegato B, il testo del capitolo VI è sostituito con il seguente:

«CAPITOLO VI

BOLLATURA SANITARIA

1. I prodotti a base di carne devono recare un bollo sanitario. Il bollo deve essere applicato nello stabilimento o nel centro di confezionamento, al momento della fabbricazione o immediatamente dopo; esso deve trovarsi in posizione chiaramente visibile, essere indelebile e avere caratteri perfettamente leggibili. Il bollo sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sulla confezione se si tratta di una confezione individuale o su una etichetta apposta sulla confezione, a norma del punto 4, lettera b). Tuttavia, qualora il prodotto a base di carne sia confezionato e imballato individualmente, è sufficiente il bollo sanitario sulla confezione.

2. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di bollo sanitario a norma del punto 1 siano successivamente imballati, il bollo sanitario deve essere apposto anche sull'imballaggio.

3. In deroga al disposto di cui ai punti 1 e 2, non è necessaria la bollatura sanitaria di ogni singolo prodotto a base di carne

a) quando il bollo sanitario di cui al punto 4 è apposto sulla parte esterna di ogni unità di vendita al dettaglio;

b) quando, per quanto riguarda i prodotti a base di carne contenuti in unità di spedizione e destinati ad essere successivamente trasformati o confezionati in uno stabilimento riconosciuto:

- sulla parte esterna di dette unità è applicato in modo visibile il bollo sanitario dello stabilimento riconosciuto di spedizione ed è indicato in modo chiaro il luogo di destinazione,

- lo stabilimento ricevente tiene e custodisce, per il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino della direttiva, un registro dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne ricevuti a norma del presente punto. Tuttavia, i prodotti a base di carne contenuti in grandi imballaggi e destinati alla vendita immediata senza trasformazione o riconfezionamento, debbono recare il bollo sanitario conforme ai punti 1, 2 o 3, lettera a);

c) qualora, sui prodotti a base di carne non confezionati, né imballati venduti all'ingrosso direttamente al dettagliante:

- il bollo sanitario di cui al punto 1 è applicato sul contenitore,

- il fabbricante tiene, per il periodo previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino della direttiva una registrazione dei quantitativi, dei tipi di prodotti a base di carne spediti a norma del presente punto nonché del nome del destinatario.

4. a) Il bollo sanitario deve recare le seguenti indicazioni racchiuse in un contorno ovale:

i) ovvero:

- nella parte superiore, l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - S - UK, seguite dal numero di riconoscimento dello stabilimento, o del centro di riconfezionamento, secondo la decisione 94/837/CE eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è stato riconosciuto;

- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;

ii) ovvero:

- nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;

- al centro, il numero di riconoscimento dello stabilimento, o del centro di riconfezionamento, secondo la decisione 94/837/CE, eventualmente con un numero di codice che specifichi il tipo di prodotto per il quale lo stabilimento è stato riconosciuto;

- nella parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE - EOEF - EWG - EOK - ETY - EEC - EEG;

b) il bollo sanitario può essere applicato sul prodotto stesso con i mezzi autorizzati o preliminarmente stampato sulla confezione, sull'imballaggio o su una etichetta apposta sul prodotto o sulla sua confezione o imballaggio. Quando il bollo si trova sull'imballaggio deve essere distrutto al momento dell'apertura dello stesso. La mancata distruzione può essere ammessa solo se il bollo viene distrutto automaticamente con l'apertura dell'imballaggio. Per i prodotti contenuti in recipienti ermeticamente chiusi, il bollo deve essere applicato in modo indelebile sul coperchio o sulla scatola;

c) il bollo sanitario può essere costituito anche da una piastrina inamovibile di materiale resistente, conforme a tutti i requisiti igienici contenente le indicazioni precisate alla lettera a).

5. Qualora un prodotto a base di carne contenga altre materie prime di origine animale, quali prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari o prodotti a base di uova, deve esservi applicato soltanto un bollo sanitario.»;

12) all'allegato B, capitolo VII, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti al capitolo I, punto 1, lettera a).

Tuttavia, i prodotti a base di carne possono anche essere immagazzinati al di fuori dei locali previsti a tale punto, purché:

a) i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente possono essere immagazzinati nei depositi frigoriferi di cui all'articolo 3, paragrafo A, punto 8 della direttiva o in quelli approvati ai sensi delle altre direttive pertinenti;

b) i prodotti a base di carne che possono essere conservati a temperatura ambiente possono essere immagazzinati in depositi costruiti con materiali solidi, facili da pulire e da disinfettare nonché riconosciuti dall'autorità competente.»;

13) all'allegato B, capitolo VII, è aggiunto il seguente punto:

«5. Il documento di accompagnamento commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo A, punto 9), lettera b), punto i) della direttiva deve accompagnare i prodotti a base di carne nella prima fase di commercializzazione.

Nei trasporti e nelle successive fasi di commercializzazione, i prodotti dovranno essere accompagnati da un documento commerciale recante il numero di autorizzazione dello stabilimento speditore nonché il numero di codice che consente di individuare l'autorità competente incaricata del controllo.»;

14) all'allegato B, capitolo VIII, il testo della parte B è sostituito dal seguente:

«B. Il conduttore o il gestore dello stabilimento in cui si fabbricano prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi deve inoltre accertarsi, con controlli a campione, che:

1) i prodotti a base di carne destinati ad essere immagazzinati a temperatura ambiente siano sottoposti ad un trattamento termico in grado di distruggere o di disattivare i germi patogeni nonché le spore dei microrganismi patogeni. È prescritta la tenuta di un registro dei parametri di fabbricazione quali la durata del riscaldamento, la temperatura, il riempimento, la capacità dei recipienti, ecc.

Le apparecchiature per il trattamento termico devono essere munite di dispositivi di controllo per poter verificare che anche i recipienti abbiano subito un trattamento termico efficace;

2) il materiale utilizzato per i recipienti sia conforme alle disposizioni comunitarie relative ai materiali che vengono a contatto con i prodotti alimentari;

3) si controlli la produzione giornaliera, ad intervalli prefissati, al fine di garantire l'efficacia della chiusura; all'uopo devono essere disponibili attrezzature adeguate per l'esame dei tagli perpendicolari e delle giunzioni di chiusura dei recipienti;

4) il fabbricante effettui ulteriori controlli a campione per assicurarsi che:

a) i prodotti sterilizzati abbiano subito un trattamento termico adeguato tramite:

- prove d'incubazione. L'incubazione deve avvenire alla temperatura di almeno 37° C durante 7 giorni o di almeno 35° C durante 10 giorni o qualsiasi altra combinazione "tempo/temperatura" riconosciuta equivalente dall'autorità competente,

- esami microbiologici del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello stabilimento o in un altro laboratorio riconosciuto;

b) i prodotti pastorizzati in recipienti ermeticamente chiusi soddisfino criteri riconosciuti dall'autorità competente;

5) si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffreddamento contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione. Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga a detto requisito se l'acqua è conforme ai requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE.»;

15) all'allegato B, capitolo IX, punto 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«2. a) il prodotto a base di carne di cui è composto il piatto cucinato deve essere, subito dopo la cottura:

i) mescolato con gli altri ingredienti, appena possibile da un punto di vista pratico; in tal caso il tempo in cui la temperatura del prodotto a base di carne è compresa tra 10° C e 60° C deve essere ridotto ad un massimo di due ore; ovvero

ii) refrigerato ad una temperatura minore o uguale a 10° C prima di essere mescolato con gli altri ingredienti.

Qualora si faccia ricorso ad altri metodi di preparazione, questi ultimi devono essere riconosciuti dall'autorità competente che ne informa la Commissione.»;

16) all'allegato C, capitolo II, parte A, punto 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) un deposito frigorifero, a meno che le materie prime siano raccolte e sottoposte a fusione entro i limiti di tempo indicati nella parte B, punto 3, lettere b) e c);»;

17) all'allegato C, capitolo II, parte B, punto 7, le parole «ai fini della produzione di materia prima» sono soppresse;

18) all'allegato C, capitolo II, parte B, il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il grasso fuso di animali deve essere conforme alle norme seguenti, a seconda del tipo:

>SPAZIO PER TABELLA>

»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7).

(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

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