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Document 31995R1445

Regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80

GU L 143 del 27.6.1995, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2008; abrogato da 32008R0382

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1445/oj

31995R1445

Regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0035 - 0044


REGOLAMENTO (CE) N. 1445/95 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare gli articoli 9, 13 e 25,

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, l'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione; che dall'esperienza acquisita è emersa la necessità di seguire attentamente l'evoluzione prevedibile degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine di particolare importanza per l'equilibrio di questo mercato estremamente sensibile; che, allo scopo di una migliore gestione del mercato, occorre pertanto prevedere anche la presentazione di titoli di importazione per i prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69;

considerando che è necessario seguire le importazioni nella Comunità di giovani bovini e, in particolare, di vitelli; che occorre subordinare il rilascio dei titoli d'importazione all'indicazione dei paesi di provenienza di detti animali;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni bovine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle stesse e sui titoli, completando in tal modo il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (4);

considerando che l'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume delle esportazioni sia garantito dai titoli di esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni in merito alle domande di titoli di esportazione siano comunicate solo dopo un periodo di riflessione; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili alle domande pendenti; che è opportuno stabilire, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che è opportuno consentire, per le domande riguardanti quantitativi pari o inferiori a 22 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli di esportazione; che, al fine di evitare che tale facoltà conduca all'elusione del meccanismo succitato, occorre limitare la durata della validità di detti titoli;

considerando che ai fini di una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno prevedere una deroga alle norme relative alla tolleranza di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che è necessario che il presente regolamento preveda disposizioni relative al regime speciale di assistenza all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (5) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (6);

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve poter disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'utilizzazione di quelli rilasciati; che, ai fini di una maggiore efficacia amministrativa, è opportuno utilizzare un unico modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Materia disciplinata

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto a) del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Per i prodotti di cui ai numeri di codice NC da 0102 90 05 a 0102 90 29, nella domanda di rilascio del titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato, nella casella 7, il paese di provenienza. Il titolo vincola all'importazione da detto paese.

Articolo 3

Il periodo di validità del titolo d'importazione è di 90 giorni, a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 4

La cauzione relativa ai titoli d'importazione è di

- 3 ECU per capo, per gli animali vivi,

- 2 ECU per 100 kg in peso netto, per gli altri prodotti.

Articolo 5

Fatte salve altre disposizioni specifiche, i titoli d'importazione sono richiesti per i prodotti corrispondenti a

- una delle sottovoci della nomenclatura combinata oppure

- uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata corrispondenti ad uno stesso trattino dell'elenco di cui all'allegato I.

Le indicazioni che compaiono nella domanda sono riportate nel titolo d'importazione.

Articolo 6

Prima del quinto giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telecopiatrice, il quantitativo di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione il mese precedente.

Le comunicazioni sono effettuate secondo il modello riportato all'allegato II e utilizzando i numeri di codice ivi indicati.

TITOLO III

Titoli d'esportazione

Articolo 7

L'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto a) del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC 0102 10, da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 e per i quali viene richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata al rilascio di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 8

1. La validità del titolo d'esportazione decorre dalla data del giorno del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del quinto mese successivo.

2. Tuttavia, per i titoli d'esportazione di prodotti di cui al numero di codice NC 0102 10 e rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità scade al termine del dodicesimo mese successivo alla data del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

3. In deroga al disposto dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine di 21 giorni è sostituito con 90 giorni.

4. Nelle domande di rilascio di titoli e nei titoli stessi sono indicati, nella casella 15, la designazione del prodotto, nella casella 16, il numero di codice ad undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e, nella casella 7, il paese di destinazione.

5. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono indicate all'allegato III.

Articolo 9

La cauzione relative ai titoli di esportazione è di

a) 50 ECU per capo, per gli animali vivi,

b) 17 ECU per 100 kg in peso netto, per gli altri prodotti.

Articolo 10

1. I titoli d'esportazione di cui all'articolo 7 sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2. Tuttavia, le esportazioni effettuate ai sensi dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono soggette al periodo di tempo suindicato.

2. Qualora le domande di rilascio di titoli d'esportazione riguardino quantitativi e/o spese che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 805/68 e/o, rispettivamente, le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può

- fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti,

- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione,

- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68; in tal caso, le domande di rilascio di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Tali misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti.

3. Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

4. In deroga al paragrafo 1, se viene fissata una percentuale unica di accettazione inferiore al 90 %, il titolo è rilasciato entro l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione di detta percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale giorno di pubblicazione, l'operatore può

- ritirare la sua domanda di rilascio di titolo; in tal caso la cauzione viene immediatamente svincolata; oppure

- chiedere il rilascio immediato del titolo; in tal caso l'organismo competente rilascia senza indugio il titolo richiesto, ma comunque non prima del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della relativa domanda.

5. In deroga al paragrafo 1, le domande di rilascio di titoli riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 tonnellate di prodotti corrispondenti ai numeri di codice NC 0201 e 0202 non sono soggette, su richiesta dell'operatore, al periodo di cinque giorni. In tal caso e in deroga all'articolo 8, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e nelle domande e nei relativi titoli è indicata, nella casella 20, la seguente dicitura:

- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 565/80.

- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

- Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

- Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé ãéá ðÝíôå åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 565/80.

- Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

- Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80.

- Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.

- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 565/80.

- Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

- Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Qualora necessario, la Commissione può sospendere l'applicabilità del presente paragrafo.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra « 0 ».

2. Il disposto dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87 non è d'applicazione per quanto riguarda le restituzioni particolari all'esportazione concesse per le carni disossate prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (7), qualora tali prodotti siano o siano stati assoggettati al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (8).

Articolo 12

1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79.

2. La domanda di rilascio di titolo d'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dal paese importatore.

3. Nella domanda di rilascio di titolo d'esportazione e nella casella 7 del titolo stesso riservata al paese di destinazione è indicata la sigla « USA ». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest'ultimo è indicata la cifra « 0 ».

5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

- Vacuno fresco, refrigerado o congelado. - Acuerdo entre la CE y los EE UU.

Válido solamente en . . . . . (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar . . . . . kilos (cantidad en cifras y letras).

- Fersk, kølet eller frosset oksekød - Aftale mellem EF og USA.

Kun gyldig i . . . . . (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige . . . . . (mængde i tal og bogstaver) kg.

- Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch - Abkommen zwischen der EG und den USA.

Nur gültig in . . . . . (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über . . . . . kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

- Íùðü, äéáôçñçìÝíï ìå áðëÞ øýîç Þ êáôåøõãìÝíï âüåéï êñÝáò - Óõìöùíßá ìåôáîý ôçò ÅÊ êáé ôùí ÇÐÁ.

Éó÷ýåé ìüíï óå . . . . . (êñÜôïò ìÝëïò Ýêäïóçò).

Ç ðïóüôçôá ðñïò åîáãùãÞ äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé . . . . . ÷éëéüãñáììá (ç ðïóüôçôá áíáöÝñåôáé áñéèìçôéêþò êáé ïëïãñÜöùò.

- Fresh, chilled or frozen beef - Agreement between EC and USA.

Valid only in . . . . . (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed . . . . . kg (in figures and letters).

- Viande fraîche, réfrigérée ou congelée - Accord entre la CE et les U.S.A.

Uniquement valable en . . . . . (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder . . . . . kg (quantité en chiffres et en lettres).

- Carni bovine fresche, refrigerate o congelate - Accordo tra CE e USA.

Valido soltanto in . . . . . (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a . . . . . kg (in cifre e in lettere).

- Vers, gekoeld of bevroren rundvlees - Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.

Alleen geldig in . . . . . (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan . . . . . kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

- Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada - Acordo entre a CE e os EUA.

Válido apenas em . . . . . (Estado-membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a . . . . . kg (quantidade em algarismos e por extenso).

- Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa - Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus.

Voimassa ainoastaan . . . . . (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää . . . . . kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

- Färskt, kylt eller fryst nötkött - Avtal mellan EG och USA.

Enbart giltigt i . . . . . (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga . . . . . kg.

6. La domanda di rilascio di titolo può essere presentata soltanto durante la prima decade di ogni trimestre.

7. Il terzo giorno lavorativo dopo la scadenza ultima di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi di prodotti oggetto delle domande stesse.

8. La Commissione decide entro quali limiti possono essere soddisfatte le domande di rilascio di titoli. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se la quantità globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce la quantità rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo.

9. I titoli sono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni trimestre.

10. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, la validità del titolo d'esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

11. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 8, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.

12. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3719/88, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all'articolo 33, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

Articolo 13

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione,

- ogni lunedì e giovedì ed entro le ore 12.00,

a) 1.1. le domande, o la loro assenza, di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1,

1.2. le domande, o la loro assenza, di titoli di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

presentate entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;

b) 1.1. i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, o la non emissione di alcun titolo,

1.2. i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indicando la data di presentazione di ciascuna domanda e il paese di destinazione,

titoli, questi, rilasciati sino all'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;

c) i quantitativi per i quali sono state ritirate le domande di titolo d'esportazione, nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

- prima del giorno 15 di ogni mese e per il mese precedente,

d) le domande di titolo di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88;

e) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli che non sono stati interamente utilizzati.

2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere precisati:

- il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all'articolo 8, paragrafo 5;

- il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.

Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera e) deve essere precisato l'importo della restituzione, per categoria.

3. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, vanno effettuate secondo il modello che figura all'allegato IV.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 a norma dello stesso.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Esso è applicabile per quanto riguarda i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione richiesti a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

(5) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(6) GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.

(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

(8) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 5

- 0102 90 05,

- 0102 90 21, 0102 90 29,

- da 0102 90 41 a 0102 90 79,

- 0201 10 00, 0201 20 20,

- 0201 20 30,

- 0201 20 50,

- 0201 20 90,

- 0201 30, 0206 10 95,

- 0202 10, 0202 20 10,

- 0202 20 30,

- 0202 20 50,

- 0202 20 90,

- 0202 30 10,

- 0202 30 50,

- 0202 30 90, 0206 29 91,

- 0210 20 10,

- 0210 20 90, 0210 90 41,

- 0210 90 90,

- 1602 50 10, 1602 90 61,

- 1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80, 1602 90 69.

ALLEGATO II

COMUNICAZIONE RELATIVA AI TITOLI D'IMPORTAZIONE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(Utilizzare il numero di codice, se indicato)

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1445/95

Quantitativi di prodotti (in tonnellate) per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione

dal: al:

Codice NCCodice(numero di capi)0102 90 05 (1)2000102 90 21 e 0102 90 29 (1)300da 0102 90 41 a 0102 90 793100201 10 00 e 0201 20 203110201 20 303120201 20 503130201 20 903140201 30 e 0206 10 953150202 10 e 0202 20 103160202 20 303170202 20 503180202 20 903190202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 e 0206 29 913200210 20 103210210 20 90, 0210 90 41 e 0210 90 903221602 50 10 e 1602 90 61323da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69324 (1) Ripartiti secondo la provenienza>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

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