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Document 31995R1430

    Regolamento (CE) n. 1430/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

    GU L 141 del 24.6.1995, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1430/oj

    31995R1430

    Regolamento (CE) n. 1430/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

    Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0032 - 0034


    REGOLAMENTO (CE) N. 1430/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione (4) ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

    considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento, sulla base dei relativi prezzi praticati sul mercato internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, se la restituzione per gli zuccheri addizionati ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non è sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, a questi ultimi può essere applicata la restituzione fissata conformemente all'articolo 14;

    considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

    considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

    considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

    considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

    considerando che le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e i succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (5) ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica per talune situazioni come quelle elencate in modo limitativo agli articoli 2, 4, 5 e 7; che è opportuno tenerne conto all'atto della fissazione delle restituzioni;

    considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (7), sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (9);

    considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento;

    considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni;

    considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I tassi delle restituzioni all'esportazione e i quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati, per quanto concerne i titoli con fissazione anticipata della restituzione e rilasciati tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996, nell'allegato del presente regolamento.

    2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 18 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (11), non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.

    (3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (4) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

    (6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (7) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

    (8) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

    (9) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

    (10) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (11) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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