Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0161

    95/161/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1995, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole

    GU L 105 del 9.5.1995, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2004; abrogato da 32004D0235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/161/oj

    31995D0161

    95/161/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 1995, che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 09/05/1995 pag. 0044 - 0046


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1995 che stabilisce le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole (95/161/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9 ter, paragrafo 2,

    considerando che la Commissione ha approvato i programmi operativi presentati dalla Finlandia e dalla Svezia in materia di controllo delle salmonelle; che detti programmi comprendono misure specifiche per le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo);

    considerando che, in data 10 giugno 1994, il comitato scientifico veterinario ha stabilito l'elenco dei sierotipi invasivi di salmonelle per il pollame;

    considerando che occorre stabilire garanzie equivalenti a quelle applicate dalla Finlandia e dalla Svezia in base del loro programma operativo;

    considerando che le garanzie complementari devono fondarsi segnatamente sull'esecuzione di un esame microbiologico del pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia;

    considerando che è opportuno definire le norme relative a detto esame microbiologico per campionatura stabilendo il metodo di campionatura, il numero di campioni da prelevare nonché il metodo microbiologico con cui effettuare l'analisi dei campioni;

    considerando che dette garanzie non devono applicarsi ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia;

    considerando che la Finlandia e la Svezia devono prescrivere, per le importazioni da paesi terzi, condizioni che non siano meno rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) destinate alla Finlandia e alla Svezia devono essere sottoposte ad un test microbiologico per campionatura effettuato nel branco di origine.

    Articolo 2

    Il test microbiologico di cui all'articolo 1 deve essere effettuato conformemente a quanto disposto all'allegato I.

    Articolo 3

    1. Le galline ovaiole destinate alla Finlandia e alla Svezia devono essere accompagnate dall'attestato definito nell'allegato II.

    2. L'attestato di cui al paragrafo 1 può - accompagnare il certificato modello 3 di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, oppure - essere incorporato nel certificato di cui al primo trattino.

    Articolo 4

    Le garanzie complementari previste dalla presente decisione non sono applicabili ai branchi che formano oggetto di un programma riconosciuto equivalente a quello applicato dalla Finlandia e dalla Svezia secondo la procedura prevista all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE.

    Articolo 5

    Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate prima del 31 dicembre 1996. Tale esame sarà basato su una relazione riguardante l'esperienza nel frattempo acquisita predisposta dalla Finlandia e dalla Svezia presentata prima del 30 settembre 1996.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    1. Norme generali Il branco di origine deve essere tenuto in isolamento per un periodo di 15 giorni.

    Il test microbiologico deve essere effettuato nei dieci giorni che precedono la spedizione.

    Il test microbiologico deve comprendere i seguenti sierotipi invasivi:

    - Salmonella gallinarum,

    - Salmonella pullorum,

    - Salmonella enteritidis,

    - Salmonella berta,

    - Salmonella typhimurium,

    - Salmonella thompson,

    - Salmonella infantis.

    2. Metodo di campionatura Campioni composti di feci, ciascuno costituito da campioni distinti di feci fresche del peso di almeno 1 grammo, devono essere prelevati a caso in diversi punti del fabbricato in cui sono allevati i volatili o, se questi possono accedere liberamente a più fabbricati di una stessa azienda, in ogni gruppo di detti fabbricati.

    3. Numero di campioni da prelevare Il numero di prelievi deve permettere di rilevare con un grado di affidabilità del 95 % un tasso di prevalenza di salmonella del 5 %.

    4. Test microbiologico per l'esame dei campioni L'isolamento delle salmonelle deve essere effettuato conformemente al metodo standard dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione, ISO 6579: 1993.

    ALLEGATO II

    ATTESTATO

    Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono state sottoposte, con esito negativo, all'esame previsto dalla decisione 95/161/CE della Commissione, del 21 aprile 1995, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di galline ovaiole.

    Fatto a , il Firma Timbro Nome e cognome (in lettere maiuscole) Qualifica

    Top