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Dokument 31994S2984
Commission Decision No 2984/94/ECSC of 7 December 1994 amending Decision No 3-52 on the amount of and methods for applying the levies provided for in Articles 49 and 50 of the Treaty and amending Decision No 2854/72/ECSC on the possibility afforded to coal undertakings to postpone payment of the levy due
Decisione n. 2984/94/CECA della Commissione del 7 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 3-52 relativa all'importo ed alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato nonché la decisione n. 2854/72/CECA relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievi
Decisione n. 2984/94/CECA della Commissione del 7 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 3-52 relativa all'importo ed alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato nonché la decisione n. 2854/72/CECA relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievi
GU L 315 del 8.12.1994, lk 7—8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
Kehtivad
Decisione n. 2984/94/CECA della Commissione del 7 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 3-52 relativa all'importo ed alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato nonché la decisione n. 2854/72/CECA relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievi
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 08/12/1994 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0214
DECISIONE N. 2984/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 3-52 relativa all'importo ed alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato nonché la decisione n. 2854/72/CECA relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50, considerando che la decisione n. 3-52 dell'Alta Autorità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 3616/93/CECA della Commissione (2), fissa l'importo e le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50; considerando che il Consiglio, nella riunione del 24 novembre 1992, ha chiesto alla Commissione di procedere ad una riduzione graduale del prelievo, ai fini della sua eliminazione totale entro e non oltre la data di scadenza del trattato CECA, ossia entro il 23 luglio 2002; considerando che, al fine di assicurare una gestione amministrativa semplice ed economica ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'articolo 5 del trattato, gestendo in modo efficace il prelievo nel periodo di transizione fino alla sua eliminazione, appare opportuno cambiare la frequenza delle dichiarazioni e dei pagamenti; considerando che tali modifiche causeranno una perdita minima di entrate; considerando infine che i termini di cui agli articoli 3 e 4 della decisione n. 2854/72/CECA della Commissione (3) devono concordare con i termini delle rilevazioni di produzione e che, pertanto, occorre adeguare le disposizioni della decisione n. 2854/72/CECA alle nuove disposizioni della decisione n. 3-52 e della decisione n. 2-52 dell'Alta Autorità (4), modificata da ultimo dalla decisione n. 2983/94/CECA della Commissione (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 5 della decisione n. 3-52, i termini « Il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal 20 febbraio 1953 » sono sostituiti dai termini « Il giorno 20 di ogni terzo mese a decorrere dal 20 aprile 1995 ». Articolo 2 La decisione n. 2854/72/CECA è modificata come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, il termine « mensile » è sostituito dal termine « trimestrale ». 2) All'articolo 2, i termini « del mese seguente » sono sostituiti dai termini « del secondo mese successivo al trimestre ». 3) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini « di ciascun mese per il mese precedente e la prima volta il 20 febbraio 1973 » sono sostituiti dai termini « di ogni terzo mese per il trimestre precedente a decorrere dal 20 aprile 1995 », i termini « all'ultimo giorno del mese precedente » sono sostituiti dai termini « all'ultimo giorno del trimestre precedente » e i termini « all'ultimo giorno del penultimo mese » sono sostituiti dai termini « all'ultimo giorno del penultimo trimestre ». 4) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini « il giorno 20 di ogni mese » sono sostituiti dai termini « il giorno 20 di ogni terzo mese » e i termini « all'ultimo giorno del mese precedente » sono sostituiti dai termini « all'ultimo giorno del trimestre precedente ». Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1995. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1994. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4. (2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 19. (3) GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 17. (4) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 3. (5) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.