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Dokument 31994S2984

Decisione n. 2984/94/CECA della Commissione del 7 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 3-52 relativa all'importo ed alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato nonché la decisione n. 2854/72/CECA relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievi

GU L 315 del 8.12.1994, lk 7—8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtivad

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/2984/oj

31994S2984

Decisione n. 2984/94/CECA della Commissione del 7 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 3-52 relativa all'importo ed alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato nonché la decisione n. 2854/72/CECA relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievi

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 08/12/1994 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0214
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0214


DECISIONE N. 2984/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1994 che modifica la decisione n. 3-52 relativa all'importo ed alle modalità di applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato nonché la decisione n. 2854/72/CECA relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che la decisione n. 3-52 dell'Alta Autorità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 3616/93/CECA della Commissione (2), fissa l'importo e le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50;

considerando che il Consiglio, nella riunione del 24 novembre 1992, ha chiesto alla Commissione di procedere ad una riduzione graduale del prelievo, ai fini della sua eliminazione totale entro e non oltre la data di scadenza del trattato CECA, ossia entro il 23 luglio 2002;

considerando che, al fine di assicurare una gestione amministrativa semplice ed economica ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'articolo 5 del trattato, gestendo in modo efficace il prelievo nel periodo di transizione fino alla sua eliminazione, appare opportuno cambiare la frequenza delle dichiarazioni e dei pagamenti;

considerando che tali modifiche causeranno una perdita minima di entrate;

considerando infine che i termini di cui agli articoli 3 e 4 della decisione n. 2854/72/CECA della Commissione (3) devono concordare con i termini delle rilevazioni di produzione e che, pertanto, occorre adeguare le disposizioni della decisione n. 2854/72/CECA alle nuove disposizioni della decisione n. 3-52 e della decisione n. 2-52 dell'Alta Autorità (4), modificata da ultimo dalla decisione n. 2983/94/CECA della Commissione (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione n. 3-52, i termini « Il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal 20 febbraio 1953 » sono sostituiti dai termini « Il giorno 20 di ogni terzo mese a decorrere dal 20 aprile 1995 ».

Articolo 2

La decisione n. 2854/72/CECA è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il termine « mensile » è sostituito dal termine « trimestrale ».

2) All'articolo 2, i termini « del mese seguente » sono sostituiti dai termini « del secondo mese successivo al trimestre ».

3) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini « di ciascun mese per il mese precedente e la prima volta il 20 febbraio 1973 » sono sostituiti dai termini « di ogni terzo mese per il trimestre precedente a decorrere dal 20 aprile 1995 », i termini « all'ultimo giorno del mese precedente » sono sostituiti dai termini « all'ultimo giorno del trimestre precedente » e i termini « all'ultimo giorno del penultimo mese » sono sostituiti dai termini « all'ultimo giorno del penultimo trimestre ».

4) All'articolo 4, paragrafo 1, i termini « il giorno 20 di ogni mese » sono sostituiti dai termini « il giorno 20 di ogni terzo mese » e i termini « all'ultimo giorno del mese precedente » sono sostituiti dai termini « all'ultimo giorno del trimestre precedente ».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1995.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1994.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

(1) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

(2) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 19.

(3) GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 17.

(4) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 3.

(5) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

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