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Document 31994L0053
Commission Directive 94/53/EC of 15 November 1994 amending Article 2 of Commission Directive 93/91/EEC adapting to technical progress Council Directive 78/316/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (Identification of controls, tell-tales and indicators)
Direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994 che modifica l'articolo 2 della direttiva 93/91/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)
Direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994 che modifica l'articolo 2 della direttiva 93/91/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)
GU L 299 del 22.11.1994, p. 26–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994 che modifica l'articolo 2 della direttiva 93/91/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 22/11/1994 pag. 0026 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0045
DIRETTIVA 94/53/CE DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1994 che modifica l'articolo 2 della direttiva 93/91/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, vista la direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 4, considerando che non è necessario modificare i veicoli già omologati ai sensi della direttiva 78/316/CEE per renderli conformi alla direttiva 93/91/CEE; considerando che la conformità deve essere invece garantita per i nuovi tipi di veicoli per i quali, a decorrere dal 1o ottobre 1995, è richiesta l'omologazione CE per quanto concerne l'identificazione di comandi, spie ed indicatori; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 93/91/CEE è cancellato, la parola « e » dopo il secondo trattino è cancellata e la virgola al fine del primo trattino è sostituita dalla parola « e ». Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1994. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49. (3) GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 3. (4) GU n. L 284 del 19. 11. 1993, pag. 25.