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Document 31994R2783
Commission Regulation (EC) No 2783/94 of 16 November 1994 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export, and repealing Regulation (EC) No 764/94
Regolamento (CE) n. 2783/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 764/94
Regolamento (CE) n. 2783/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 764/94
GU L 296 del 17.11.1994, p. 8–10
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(FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 2783/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 764/94
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 17/11/1994 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0230
REGOLAMENTO (CE) N. 2783/94 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1994 relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 764/94 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che, in vista di assicurare una procedura d'appalto regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93; considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise; considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (7); considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 (9); considerando che il regolamento (CE) n. 764/94 della Commissione (10) dovrebbe essere abrogato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Si procede alla vendita di circa 4 740 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco. Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2637/94 della Commissione (11). Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (12). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4. 3. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 30 novembre 1994. 5. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II. Articolo 2 L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita. Articolo 3 1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg. 2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 300 ECU/100 kg. Articolo 4 1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura: Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 2783/94]; Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 2783/94]; Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2783/94]; Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 2783/94]; Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2783/94]; Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 2783/94]; Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2783/94]; Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 2783/94]; Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 2783/94]. 2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (13). Articolo 5 Il regolamento (CE) n. 764/94 è abrogato. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27. (3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59. (5) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12. (6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (7) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30. (8) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. (9) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12. (10) GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 14. (11) GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 54. (12) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38. (13) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. PARARTIMA I ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I >Kratos melosProiontaKata prosengisi posotitatonoiElachistes times polisis ekfrazomenes seana tono"> ID="1">Deutschland> ID="2">- Vorderviertel, stammend von:"> ID="2">Kategorien A/C, Klassen U, R und O> ID="3">857> ID="4">700"> ID="2">- Hinterviertel, stammend von:"> ID="2">Kategorien A/C, Klassen U, R und O> ID="3">3 883> ID="4">900"> PARARTIMA ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvasis - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao DEUTSCHLAND: Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt am Main Tel.: (069) 1 56 47 72/3 Telex: 411727, Telefax: (069) 15 64 791